Si riportano di seguito due interessanti sentenze della Corte di Cassazione. La prima in merito alla copia dei dati aziendali su Pen drive da parte di un dipendente e la seconda sulla violazione del diritto d’autore per un progetto pubblicitario altrui

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE IL DIPENDENTE COPIA DOCUMENTI AZIENDALI SULLA PROPRIA PEN DRIVE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25147 del 24/10/2017, ha affermato che è licenziabile per giusta causa il dipendente che, senza autorizzazione del datore di lavoro, ha sottratto dati appartenenti alla società e riferibili all’attività da questa svolta, copiandoli nella propria pen drive.

Nel caso di specie, il dipendente di una azienda chimica, sottostante quindi alla contrattazione collettiva per il proprio settore, aveva duplicato dei file dal sistema informatico della società al quale egli aveva accesso in ragione della sua qualifica.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art 52 del CCNL dei dipendenti di aziende chimiche, ha affermato che la condotta tenuta dal dipendente non è ascrivibile ad un semplice uso improprio di strumenti di lavoro aziendali, ma intera una più grave fattispecie che giustifica il licenziamento.

La Corte rileva infatti che la circostanza che per il dipendente l’accesso ai dati fosse libero e non coperto da password non lo autorizzava comunque ad appropriarsi dei documenti e a produrre copie idonee a far uscire le informazioni dalla sfera di controllo del datore di lavoro. Parimenti irrilevante è secondo la Corte la circostanza per cui i dati di cui il dipendente si era indebitamente appropriato non erano stati divulgati a terzi.

Pertanto, la Cassazione afferma che con tale condotta il dipendente ha violato il dovere di fedeltà previsto dall’art 2105 c.c., consistente nell’obbligo di non compiere attività contrarie agli interessi del datore di lavoro che possono, anche solo potenzialmente, ledere lo stesso.


E’ VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE QUANDO CI SI APPROPRIA DI UN PROGETTO PUBBLICITARIO ALTRUI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24062/2017, ha precisato che, in mancanza di una clausola scritta che sancisca la cessione del diritto di sfruttamento, vìola il diritto d’autore l’impresa che sfrutta il progetto creativo di un’agenzia per pubblicare il proprio catalogo pubblicitario.

Nel caso concreto un’impresa commissionava ad una agenzia la campagna promozionale per l’apertura di un nuovo punto vendita. L’agenzia incaricata realizzava due cataloghi promozionali i quali, tuttavia, venivano in seguito affidati dall’impresa committente ad una seconda agenzia, la quale utilizzava il risultato dell’attività creativa della concorrente che aveva prodotto l’originale.

La Cassazione ha ritenuto che ciò configurava un illegittimo utilizzo dell’idea altrui da parte dell’impresa committente, la quale veniva condannata a risarcire i danni subiti dalla prima agenzia.