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Qualche pillola di informazione sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, ovvero cose che magari si danno per scontate, ma scontate non lo sono affatto.

Ho deciso quindi di raggrupparle ed esporle di seguito in “pillole” o “bignami“, per utilizzare un termine ormai desueto, raggruppandole in parole chiave per agevolarne la lettura.

I contenuti derivano da un’esperienza di ormai 20 anni sulla materia.

Come fonte di eventuale approfondimento consiglio la “Comunicazione della Commissione — La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022“.

In merito alla conformità dei prodotti da costruzioni, si suggerisce la lettura degli articoli dedicati sul nostro blog.

Rilevanza

Il Regolamento (UE) 305/2011 è un testo rilevante ai fini SEE (Spazio Economico Europeo – in Inglese: European Economic Area – EEA, in vigore dal 01.01.1994). Il SEE è composto dagli Stati membri oltre ai 3 membri dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia – no Svizzera), ne consegue che il Regolamento (UE) 305/2011 è applicabile non solo agli Stati membri UE, ma anche a questi 3 membri dell’EFTA. L’accordo sullo SEE estende il mercato interno a questi tre Stati EFTA.

Dal 31.12.2020 il Regno Unito è un paese terzo rispetto all’UE (con delle eccezioni per l’Irlanda del Nord).

Nuovo approccio

Il Regolamento (UE) 305/2011 fa parte del “nuovo approccio”, formulato nel 1985, che limitava il contenuto della legislazione a “requisiti essenziali” lasciando la definizione dei dettagli tecnici a norme armonizzate europee, con l’obiettivo di garantire che vengano immessi sul mercato solo prodotti sicuri e altrimenti conformi, affinché gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza in modo da promuovere nel contempo una protezione efficace dei consumatori e degli utilizzatori professionali nell’UE e un mercato unico UE competitivo.

Assenza di normativa armonizzata

In assenza di una normativa di armonizzazione dell’Unione, gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare sul loro territorio nel rispetto delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci (articoli da 34 a 36 TFUE), considerando che in linea di principio, tutte le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro dovrebbero circolare liberamente in tutta l’Unione.

Obbligo / volontarietà

I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate godono di una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali della legislazione applicabile, l’applicazione delle norme armonizzate rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti (assumendosi però l’onere di dimostrare che tali specifiche tecniche rispondono alle esigenze dei requisiti essenziali, nella maggior parte dei casi attraverso una procedura che coinvolge un organismo terzo di valutazione della conformità). Questo non vale per il Regolamento (UE) 305/2011, in quanto i requisiti essenziali dell’Allegato I si riferiscono alle opere, non ai prodotti. È necessaria una Specifica armonizzata (norma armonizzata o EAD) per poter redigere la DoP – Dichiarazione di Prestazione (fatte save le deroghe alla redazione della DoP di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 305/2011).

Prima messa a disposizione

La conformità del prodotto è valutata con riferimento ai requisiti di legge applicabili al momento della prima messa a disposizione sul mercato. Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (a prescindere dal fatto che sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie).

Specializzazione

Il Regolamento (UE) 2019/1020 (sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011) si fonda sul principio della lex specialis, per cui tale regolamento si applica se la normativa di armonizzazione dell’Unione (es: Regolamento (UE) 305/2011) non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme [articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020]. Laddove la normativa esistente contenga disposizioni simili a quelle del regolamento, le disposizioni corrispondenti dovranno essere esaminate una per una per stabilire quale sia la più specifica.

La direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) è intesa a garantire la sicurezza dei prodotti in tutta l’UE per i prodotti di consumo non alimentari, nella misura in cui non sono coperti da una specifica normativa di armonizzazione dell’UE.

Transitorio

Durante il periodo transitorio la legislazione vigente resta applicabile, dopo il periodo transitorio i prodotti fabbricati prima di tale periodo o durante lo stesso, in linea con la legislazione da abrogare, non possono più essere immessi sul mercato (salvo non sia stata fatta la prima messa a disposizione prima della fine del periodo transitorio).

Conformità / prestazione

La valutazione della conformità ai sensi della legislazione sui prodotti da costruzione non segue la decisione n.768/2008/CE benché tale legislazione contempli la marcatura CE. La differenza è che la marcatura CE a norma della legislazione sui prodotti da costruzione indica il livello di prestazione del prodotto e non la sua conformità in senso stretto come nel caso degli altri atti legislativi che prevedono la marcatura CE.

Fabbricante

Il fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio. Nell’immettere un prodotto sul mercato dell’Unione le responsabilità di un fabbricante sono le stesse, a prescindere dal fatto che sia stabilito in uno Stato membro o al di fuori dell’Unione europea. Ha infine le stesse responsabilità del fabbricante chiunque modifichi l’uso previsto di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o altri requisiti di legge o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito (creando così un prodotto nuovo), al fine di immetterlo sul mercato. Il fabbricante che subappalta in tutto o in parte le sue attività non può in nessun momento esimersi dalle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole a un rappresentante autorizzato, un distributore, un utilizzatore o un subappaltatore.

Il prodotto deve sempre recare il nome e l’indirizzo del fabbricante (punto di contatto), mentre i prodotti importati devono recare anche il nome e l’indirizzo dell’importatore.

Private label

Sul ruolo dell’operatore economico e i relativi rischi si rimanda al seguente articolo dedicato al tema “Private Label – l’assunzione di rischio per i prodotti da costruzione“.

Marcatura CE

La marcatura CE indica la conformità del prodotto alla legislazione UE applicabile che ne dispone l’apposizione, nella fattispecie il Regolamento (UE) 305/2011, immesso sul mercato del SEE, che sia fabbricato nel SEE o in un altro paese. Il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione (DoP) all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull’imballaggio o sui docu­menti di accompagnamento.

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ARM Process ha 20 anni di esperienza nell’innovazione e conformità di prodotto e Marcatura CE di prodotti da costruzione e può supportare le organizzazioni pubbliche e private in questo.

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