Scopo del presente articolo è quello di riportare una sintesi del quadro regolamentare applicabile in Italia per i prodotti da costruzione.

I riferimenti in tal senso sono i seguenti:

  • Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE – in vigore dal 01.07.2013
  • Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE.) – obbligo di applicazione completa dal 16.07.2021
  • DECRETO LEGISLATIVO 12 ottobre 2022, n. 157 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. (22G00165) (GU Serie Generale n.248 del 22-10-2022) – in vigore dal 23.10.2022
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017) – in vigore dal 09.08.2017

Regolamento (UE) 305/2011

Il Regolamento di riferimento per la Marcatura CE dei prodotti da costruzione dedica il CAPO VIII alla “vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia“, dove va ricordato che l’art.56, comma 1, è stato sostituito dall’Art.40 del Regolamento (UE) 2019/1020.

Nel suddetto capo sono riportati i requisiti da seguire in merito a:

  • Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi (Articolo 56)
  • Procedura di salvaguardia dell’Unione (Articolo 57)
  • Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza (Articolo 58)
  • Non conformità formale (Articolo 59)

Regolamento (UE) 2019/1020

Questo Regolamento ha un’applicazione ampia anche ai prodotti non coperti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione (come ad esempio il Regolamento UE 305/2011), seguendo il principio di “lex specialis” sulle disposizioni regolamentari specifiche.

L’art. 3 riporta le definizioni utilizzate a livello comunitario, di particolare rilievo è la definizione di «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali.

Il presente Regolamento fornisce un quadro completo per la sorveglianza del mercato a livello comunitario, stabilendo compiti per tutti gli operatori coinvolti nella catena di fornitura, organizzazione delle autorità di vigilanza (compresa la condivisione delle informazioni), immissione sul mercato dell’Unione di prodotti extra UE, gestione dei ritiri e richiami e sanzioni.

In merito a queste ultime è necessario fare riferimento alla legislazione dei singoli Stati membri, che dovranno stabilire sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive. Per l’Italia i riferimenti per i prodotti da costruzione sono i successivi decreti legislativi.

DECRETO LEGISLATIVO 12 ottobre 2022, n. 157

Tale Decreto stabilisce le autorità di vigilanza del mercato per l’Italia.

Nel presente articolo ci focalizziamo sui prodotti da costruzione. Per essi le autorità sono le seguenti:

  • Ministero dello sviluppo economico (Allegato I del D.Lgs 157/2022): inerente alle caratteristiche essenziali dei prodotti associate ai requisiti di base delle opere di costruzione (Allegato I del Regolamento (UE) 305/2011) N°3 (Igiene, salute e ambiente), 4 (Sicurezza e accessibilità nell’uso), 5 (Protezione contro il rumore) e 6 (Risparmio energetico e ritenzione del calore).
  • Ministero dell’interno (Allegato IV del D.Lgs 157/2022): inerente alle caratteristiche essenziali dei prodotti associate al requisito di base delle opere (Allegato I del Regolamento (UE) 305/2011) N°2 (Sicurezza in caso di incendio).
  • Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (Allegato VI del D.Lgs 157/2022): inerente alle caratteristiche essenziali dei prodotti associate ai requisiti di base delle opere (Allegato I del Regolamento (UE) 305/2011) N°1 (Resistenza meccanica e stabilità) e 2.a) (la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato).

Queste autorità svolgono le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni previste

Secondo l’art. 3, comma 4, i siti internet delle autorità di vigilanza devono fornire agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un’apposita sezione facilmente individuabile, l’accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

L’art. 4 designa l’Autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea, che per l’Italia sono l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, le quali devono collaborare le autorità di vigilanza nell’Unione.

L’art. 5 identifica l’ufficio unico di collegamento per l’Italia, ovvero il Ministero dello sviluppo economico, già punto di contatto nazionale secondo il D.Lgs. 106/2017 (si veda sotto).

L’art. 8 mette in campo ai laboratori di prova, accreditati secondo il Regolamento (CE) 765/2008, l’esecuzione dei controlli sui prodotti a supporto dell’attività delle Autorità di vigilanza.

Il sistema sanzionatorio, rispetto a requisiti del Regolamento (UE) 2019/1020 stabilito nel presente Decreto è il seguente per ogni operatore economico (art.11):

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 €., per ogni singola violazione, all’operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 4 “Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armoniz­zazione dell’Unione“, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all’articolo 7 “Obbligo di cooperazione“, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/1020.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 €., per ciascuna misura non adottata, all’operatore economico che omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 16 “Misure di vigilanza del mercato“, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del Regolamento (UE) 2019/1020.

Si specifica che il presente Decreto richiama, specificatamente per i prodotti da costruzione, i seguenti riferimenti regolamentali:

  • Regolamento (UE) n. 305/2011 – del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo.
  • Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
  • D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
  • D.M. 29 gennaio 2019 – Ridefinizione degli incarichi di funzione da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione dei decreti 24 settembre 2014 e 8 maggio 2018.

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106

Di seguito si riporta una sintetica analisi del DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE“.

La stessa si concentra sull’impatto che ha sui seguenti soggetti:

  • Fabbricante, Distributore e Importatore
  • Progettista, Direttore Lavori e Collaudatore

Lo scopo e definizioni

Le finalità (lo scopo) del suddetto decreto son chiaramente espresse nell’articolo 1:

1. Il presente decreto disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011…

2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

Ovvero tratta dei materiali e prodotti da costruzioni che ricadono sotto il CPR (Regolamento UE 305/2011 – Marcatura CE), ferme restando le regole nazionali (es: Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 17.01.2018) per la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere.

A questo si aggiunge quanto indicato nell’art.5, comma 5, del D.Lgs. 106/2017, ovvero “L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139“. Ciò significa che quando è richiamato l’articolo 5, comma 5 del presente decreto, il disposto legale si intende esteso anche ai materiali e prodotti per uso strutturale indicati nel §11 delle NTC, discorso analogo per i materiali e prodotti per uso antincendio.

La conferma di quanto sopra giunge dalla circolare esplicativa delle NTC2018 dove, al §C.11.1 (ultimo paragrafo), chiarisce che il D.Lgs. 106/2017 si applica anche ai materiali e prodotti ad uso strutturale definiti nel §11 delle NTC2018, in particolare “Si applicano pertanto anche le disposizioni del Capo V del medesimo Decreto legislativo, “Controllo, Vigilanza e Sanzioni” ed in particolare, anche per le violazioni di quanto riportato nelle NTC, le sanzioni di cui agli articoli 19 (per il fabbricante), 20 (per il costruttore, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il progettista), 21 (per gli altri operatori economici coinvolti) e 22 (per gli organismi di certificazione e laboratori).

Al comma i) dell’art.2 del D.Lgs. 106/2017 si trova la definizione di materiali e prodotti ad uso strutturali, che deve essere adoperata nell’applicazione del suddetto decreto.

All’art.4 si conferma che il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Ne consegue che eventuali quesiti di applicabilità delle regole tecniche nazionali, devono essere posti direttamente a tale ente. L’elenco completo dei Product Contact Points e disponibile sul sito dell’Unione Europea.

L’art.5 contiene le definizioni e la descrizione dei ruoli necessari all’applicazione dell’art.5 del CPR in merito alle possibilità di deroga dalla redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP). Anche qui vi è una forte distinzione nel caso si tratti di materiali e prodotti ad uso strutturale e per uso antincendio.

Per i fabbricanti che intendono mettere a disposizione la DoP in formato digitale l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 106/2017 richiama al rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell’amministrazione digitale“, per quanto di pertinenza.

All’art. 6 comma 4 si specifica, a scanso di equivoci, che “l’immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza … sono fornite in lingua italiana“. In caso di violazione si applica quanto indicato nell’art. 19 comma 5 “Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio“.

Nel proseguo del presente articolo si analizzerà il capo V “CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI” partendo dall’art. 17 Vigilanza sul mercato.

Controllo, Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza del mercato e dei cantieri è eseguita dalle amministrazioni competenti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero dell’interno e Ministero dello Sviluppo Economico) in funzione del requisito di base delle opere (Allegati I del CPR) di competenza. Le stesse possono avvalersi dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, del Corpo della Guardia di Finanza, Provveditorati Interregionali, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’art. 19 riporta le sanzioni a seguito d eventuali violazioni degli obblighi di DoP e marcatura CE da parte del fabbricante (in praticamente tutti i casi sotto indicati è fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato):

  • Se viola l’obbligo di redigere la DoP è prevista una sanzione da 4.000 € a 24.000 €, mentre è previsto l’arresto sino a 6 mesi e una sanzione da 10.000 € a 50.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, ivi compresi quelli identificati e qualificati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (come indicato nel citato articolo 5, comma 5).
  • Se viola l’art. 4, comma 2 del CPR (le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua presta­zione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella DoP) è prevista una sanzione da 1.000 € a 4.000 € e da 2.000 € a 10.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  • Se redige la DoP non rispettando le prescrizioni previste è prevista una sanzione da 1.000 € a 10.000 €, mentre è previsto l’arresto sino a 2 mesi e una sanzione da 3.000 € a 10.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  • Se viola l’art. 6 (contenuto della DoP) e l’art. 7 (modalità di fornitura della DoP) del CPR è prevista una sanzione da 1.000 € a 4.000 € e da 2.000 € a 10.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  • Se viola l’art. 8 (principi generali e uso della marcatura CE) e/o l’art. 9 (regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE accompagnatoria) del CPR è prevista una sanzione da 4.000 € a 24.000 €, mentre è previsto l’arresto sino a 6 mesi e una sanzione da 10.000 € a 50.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Aspetto molto importante è quanto indicato al comma 8 dell’art. 19, ovvero “Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del CPR, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18“, ma si ribadisce il fatto deve trattarsi solo ed esclusivamente di non conformità formale.

L’art.20 riporta le violazioni degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzioni conformi al CPR per i seguenti soggetti, ognuno nell’ambito delle specifiche competenze:

  • Se il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore utilizzano prodotti non conformi al CPR (Marcatura CE) è prevista una sanzione da 4.000 € a 24.000 €, mentre è previsto l’arresto sino a 6 mesi e una sanzione da 10.000 € a 50.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, ivi compresi quelli identificati e qualificati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (come indicato nel citato articolo 5, comma 5).
  • Se il progettista prescrive prodotti non conformi al CPR (Marcatura CE) è prevista una sanzione da 2.000 € a 12.000 €, mentre è previsto l’arresto sino a 3 mesi e una sanzione da 5.000 € a 25.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, ivi compresi quelli identificati e qualificati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (come indicato nel citato articolo 5, comma 5).

L’art.21 tratta la violazione degli obblighi da parte degli operatori economici (che l’art.2, comma 18 del CPR definisce in: fabbricante, importatore, distri­butore e mandatario):

  • Qualora non ottemperino ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo ad opera delle amministrazioni competenti (art.17, comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. 106/2017) è prevista una sanzione da 4.000 € a 24.000 €, mentre è previsto l’arresto sino a 6 mesi e una sanzione da 10.000 € a 50.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
  • Qualora violi le disposizioni dei seguenti articoli: art.11, paragrafi da 2 a 8 (obblighi del fabbricante), 13 (obblighi degli importatori), 14 (obblighi dei distributori) e 16 (identificazione degli operatori economici) del CPR e art.6, comma 5 del D.Lgs.106/2017 è prevista una sanzione da 500 € a 5.000 €, mentre è prevista una sanzione da 1.500 € a 15.000 €, qualora la violazione si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, ivi compresi quelli identificati e qualificati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (come indicato nel citato articolo 5, comma 5). (NDR: il paragrafo inizia con “Salvo che il fatto costituisca reato“, si immagina che il legislatore intenda “salvo che il fatto non costituisca reato”. Inoltre nell’elenco delle violazioni probabilmente manca l’art.12 del CPR “Mandatari”).
  • Anche in questo caso il comma 3 dell’art. 21, riporta “Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del CPR, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18“, ma si ribadisce il fatto deve trattarsi solo ed esclusivamente di non conformità formale.

Il presente articolo non tratta i contenuti dell’art. 22 “violazione degli obblighi di certificazione”, che ha ad oggetto Organismi Notificati, Laboratori Ufficiali (di cui all’art.59 del DPR 380/2001) e chiunque rilasci attestati senza autorizzazioni.

Le modalità di applicazione delle sanzioni saranno definite con decreto interministeriale della Amministrazioni competenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 106/2017 (ovvero entro il 9 febbraio 2018), come stabilito dall’art.18, comma 1 del suddetto decreto.

Le disposizioni finali e l’entrata in vigore

L’art.24 riporta in modo intellegibile che il Regolamento (UE) 305/2011 sostituisce in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi il DPR 246/1993.

Secondo l’art.31 il D.Lgs.106/2017 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero è in vigore dal 09 agosto 2017.

Gli allegati del D.Lgs. 106/2017

  • Allegato A – Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica
  • Allegato B – Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
  • Allegato C – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
  • Allegato D – Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività

Conclusioni

I due decreti legislativi vanno a colmare gli aspetti sostanziali dell’applicazione delle regole tecniche per la Marcatura CE (il Regolamento UE 305/2011), ovvero gli sorveglia il mercato e il sistema sanzionatorio. Discorso analogo vale per i materiali e prodotti ad uso strutturale secondo il §11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, negli articoli del D.Lgs. 106/2017 ove sia citato l’art.5, comma 5.

Serve aiuto o formazione?

ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza nella conformità di prodotto e Marcatura CE di prodotti da costruzione e può supportare le organizzazioni pubbliche e private in questo.

Se avete richieste di approfondimenti su casi specifici non esitate a contattarci.

Per iscriversi gratuitamente alla Newsletter, cliccate qui.

Grazie dell’attenzione e buon lavoro!