Sulla Gazzetta Ufficiale N. 297 del 22 dicembre 2009 è stata pubblicata la Circolare del 11 dicembre 2009Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 – Ulteriori considerazioni esplicative“, nella quale il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ha chiarito l’applicabilità del DM 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni“.
  • Lavori privati: l’inizio dei lavori va identificato con quello dell’avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del DPR 6 giugno 2001, n.380, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
  • Lavori pubblici: si ribadisce che l’inizio lavori va identificato con l’affidamento dei lavori o l’avviamento di progetti definitivi o esecutivi.
Per le varianti in corso d’opera si riporta quanto testualmente indicato nella circolare:
“Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l’elemento discriminante e’ la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera.
In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell’opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.
Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.
La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non può che individuarsi nel progettista strutturale dell’opera.
Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell’inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell’avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.”