Quando un prodotto è soggetto alla normativa comunitaria di armonizzazione (Marcatura CE) lo stesso non può essere assoggettato ad altre regole tecniche imposte dagli Stati Membri per la sua libera circolazione (immissione sul mercato).
Inoltre, quando un prodotto non è soggetto alla normativa comunitaria di armonizzazione (Marcatura CE), ma è soggetto a procedure di qualificazione riconosciute in uno Stato Membro, lo stesso gode del mutuo riconoscimento da parte degli altri Stati Membri e non può essere soggetto a barriere tecniche, quali, appunto, diverse procedure di qualificazione.
Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà degli Stati Membri di imporre performance minime/di soglia ai prodotti per il loro utilizzo all’interno delle opere sul proprio territorio.

A seguito di questi quesiti sottoposti al Punto di Contatto Italiano si pubblica la risposta del Servizio Tecnico Centrale, la quale sostanzialmente conferma le posizioni sopra riportate, sottolineando che le prescrizioni aggiuntive devono essere rispettate solo ai fini dell’uso del prodotto nelle opere e fatti salvi i controlli in opera a cura del Direttore dei Lavori.
A questo link è possibile scaricare il quesito inviato.
A questo link è possibile scaricare la risposta giunta.