Il questionario: innovazione di prodotto

Fai il test e scopri se la tua idea è pronta per il mercato

Abbiamo creato un questionario gratuito che ti aiuta a fare una due diligence completa sulla tua innovazione dedicato ai prodotti da costruzione, valutando:

  • aspetti normativi (requisiti legali e certificazioni)
  • esigenze del mercato (cosa si aspettano davvero clienti e utenti)
  • fattibilità tecnica ed economica

Compilando il questionario, otterrai un report personalizzato che ti indicherà:

  • Punti di forza della tua innovazione
  • Rischi e criticità da risolvere prima del lancio
  • Consigli pratici per ottimizzare il processo
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(servizio gratuito, senza alcun impegno al proseguo)

Quando un’azienda intraprende un percorso di innovazione è fondamentale che abbia svolto un’azione investigativa e di approfondimento delle informazioni (due diligence) relative all'oggetto e contesto dell’innovazione.

Tra gli elementi spesso sottovalutati vi è la conformità ai requisiti legali e normalmente attesi dal mercato.

Il rischio di non svolgere un’appropriata due diligence iniziale potrebbe essere quello di trovarsi, alla fine del percorso di innovazione, con una soluzione che non risponda agli usi e aspettative normalmente attese dagli utenti o acquirenti o, peggio ancora, non rispetti gli standard legalmente richiesti dal mercato di riferimento, rendendo la soluzione, seppur anche vantaggiosa in termini di rapporto prestazioni/prezzo, di fatto scarsamente accessibile o addirittura non utilizzabile/vendibile.

Al fine di supportare le aziende in questo processo abbiamo realizzato il presente questionario in grado di fornirvi un report gratuito della due diligence tecnico-normativa, ma anche di mercato, per l'innovazione del prodotto da costruzione considerato.

La due diligence del prodotto è fornita in funzione delle risposte rese.

 

Descrizione prodotto e vantaggi

(max 600 caratteri)

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Definizione prodotto

NB: il presente questionario è solo per prodotti da costruzione, se non lo fosse il questionario terminerà automaticamente.
Secondo l'art.2 del Regolamento UE 305/2011 un prodotto da costruzione è qualsiasi prodotto o kit fabbri­cato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione (in cui è incorporato permanentemente) rispetto ai requisiti di base delle opere stesse (indicati nell'Allegato I del Regolamento UE 305/2011). Per approfondimenti a questo link è possibile scaricare il suddetto Regolamento in tutte le lingue.

Secondo l'art.2 del Regolamento UE 305/2011 un kit è un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

Prestazioni del prodotto

Il prodotto contribuisce al seguente requisito di base delle opere di costruzione (Allegato I del Regolamento UE 305/2011-CPR)?

Il prodotto permette all’opera, in cui è installato permanentemente, di soddisfare i seguenti requisiti di base delle opere di costruzione (Allegato I Regolamento UE 305/2011 – CPR)

NB: qui si intendono i prodotti per uso strutturale secondo il §11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b) gravi ed inammissibili deformazioni;
c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
a) sviluppo di gas tossici;
b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
c) emissioni di radiazioni pericolose;
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b) la durabilità delle opere di costruzione;
c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Marcatura CE

Per comprendere se vige l'obbligo di Marcatura CE dei prodotti da costruzione si rimanda al seguente articolo. Per le carpenterie in acciaio per uso strutturale si rimanda inoltre a quest'altro articolo. L'elenco delle norme armonizzate è disponibile a questo link messo a disposizione dalla Commissione Europea.

Qualora non viga l'obbligo di Marcatura CE è possibile Marcare CE il prodotto attraverso una Valutazione Tecnica Europea (ETA), si veda il seguente articoloper approfondimenti sulla Marcatura CE attraverso ETA. A questo link sono disponibili gli EAD pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE (OJEU).

Progettazione del prodotto

Per dimensionamento si intende l'analisi tecnica delle prestazioni e normativa applicabile che deve soddisfare in funzione della destinazione d'uso (del prodotto nell'opera e dell'opera stessa) e del luogo di installazione.

Ovvero il prodotto può essere dimensionato seguendo le indicazioni contenute negli specifici capitoli delle Norme Tecniche per le Costruzioni (qualora applicabili) e/o dei relativi Eurocodici di calcolo. Non si applica per il suo dimensionamento quanto richiesto dal §4.6. "altri sistemi costruttivi" delle Norme Tecniche per le Costruzioni: 4.6. ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI  Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del D.P.R. 380/01, dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio e previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale. Si intendono per “sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle presenti norme tecniche” quelli per cui le regole di progettazione ed esecuzione non siano previste nelle presenti norme tecniche o nei riferimenti tecnici e nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12, nel rispetto dei livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme tecniche. In ogni caso, i materiali o prodotti strutturali utilizzati nel sistema costruttivo devono essere conformi ai requisiti di cui al Capito- lo 11. Per singoli casi specifici le amministrazioni territorialmente competenti alla verifica dell’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni ai sensi del DPR 380/2001 o le amministrazioni committenti possono avvalersi dell’attività consultiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 204/2006, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale.

Si intendono strumenti digitali che agevolino una o più delle seguenti fasi:

  1. dimensionamento tecnico del prodotto;
  2. selta della tipologia corretta del prodotto (spessore, dimensione, densità...);
  3. supporto alla progettazione grafica dell'opera (o parte di essa) in cui il prodotto deve essere incorporato.

Canali di vendita

Per vendita diretta si intende che avviene attraverso personale dipendente o altri collaboratori o organizzazioni (contratti d'agenzia), ma con emissione di offerte e documenti fiscali a proprio carico.

Per vendita indiretta si intende che voi vendete il vostro prodotto a organizzazioni clienti. Tali organizzazioni potranno poi:

  1. rivendere il vostro prodotto ai clienti finali (o altri intermediari) – in questo caso parliamo di distributori;
  2. incorporare il vostro prodotto (anche modificandolo) in propri prodotti – in questo caso tali organizzazioni diverranno fabbricanti.

Informazioni per invio report


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