Premessa

Devo sempre Marcare CE (i prodotti da costruzione)?

Ogni volta che un’azienda intende fabbricare, per immettere sul mercato nazionale ed europeo (formato dagli attuali 28 Stati Membri oltre agli attuali 3 Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo – SEE), un prodotto da costruzione questa domanda ricorre spontanea.

Si specifica che il presente articolo si riferisce solo ed esclusivamente alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR).

Iniziamo da un punto fondamentale | come funziona la Marcatura CE

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo del percorso istituzionale (organismi di normazione, EOTA, commissione Europea…) e di mercato (fabbricante, laboratorio o organismo notificato secondo i diversi sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione) per l’ottenimento della Marcatura CE dei prodotti da costruzione PRIMA dell’immissione del prodotto sul mercato.

Figura 1

Quando devo Marcare CE?

  1. Se il mio prodotto rientra in un EAD: (ex ETAG) NON sono obbligato a Marcare CE, ma posso farlo. Questa è un’opportunità sempre percorsa nel caso di prodotti innovativi, perché il processo che porta alla pubblicazione dell’ETA (European Technical Assessment / Valutazione Tecnica Europea – art.26 CPR) passa attraverso un lavoro strutturato che permette al fabbricante di dichiarare le caratteristiche essenziali del proprio prodotto/soluzione conformemente al Regolamento (UE) 305/2011. Si ricorda che l’opzione dell’ETA è possibile per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata (art.21 del CPR) e che la Marcatura CE attraverso un’ETA vale ed è obbligatoria solo per il richiedente della stessa. Per approfondimenti in merito alla Marcatura CE di prodotti innovativi attraverso ETA, si rimanda al seguente articolo.
  2. Se il mio prodotto ricade nello scopo e campo di applicazione di una norma armonizzata, per la precisione del suo allegato ZA, allora SONO obbligato a Marcare CE secondo tale norma armonizzata allo scadere del periodo di coesistenza (DOW nella figura 2 sotto), mentre posso farlo volontariamente nel periodo che intercorre tra l’inizio della possibilità di marcare CE (DAPP nella figura 2 sotto) e il suo obbligo (DOW nella figura 2 sotto). Si ricorda che le norme armonizzate (hEN – art.17 CPR) sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (i «mandati»), formulate dalla Commissione. Esse stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Le stesse devono essere applicate (nei contenuti previsti dall’Allegato ZA) entro il DOW della figura 2. Di seguito lo screen shot del sito dell’Unione Europea con le informazioni richieste:

Figura 2

Materiali e prodotti per uso strutturale | chiarimenti

In Italia vigono le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), ovvero, dal 22.03.2018, il DM 17.01.2018, le quali, al §11.1, trattano le condizione di qualifica dei materiali e prodotti per uso strutturale sul nostro territorio, come definiti nel §11.1 del DM stesso e nel DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106, all’art. 2 comma i):

materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilità», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

Per i materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale il §11.1 del DM 17.01.2018 riporta tre casi applicabili (A, B e C), in ordine strettamente gerarchico di applicazione, di seguito riassunti:

  • Caso A. Al termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata (DOW della figura 2), l’impiego dei prodotti nelle Opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE.
  • Caso B. In regime transitorio (tra DAPP e DOW della figura 2), o in assenza di una norma armonizzata, è fatto l’obbligo di qualificazione secondo le modalità indicate nelle NTC, fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della norma armonizzata, il fabbricante abbia già volontariamente optato per la Marcatura CE.
  • Caso C. Se i Casi A o B non sono applicabili, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE attraverso un ETA, oppure, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

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