Fino al 6 giugno 2022 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere commenti sulla revisione del nuovo Regolamento prodotti da Costruzioni
L’attuale Regolamento UE 305/2011 (CPR), secondo l’Art. 92 “Abrogazione” del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione, è previsto in vigore fino al 1° gennaio 2045 e i riferimenti al CPR si intendono fatti al nuovo regolamento conformemente alla tabella di correlazione dell’allegato VII.
La proposta di nuovo regolamento a oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il Regolamento (UE) 305/2011” è disponibile (solo in inglese) al seguente link, mentre gli allegati sono disponibili a parte.
La revisione di questo documento parte da lontano e il documento presentato è l’Opzione D “migliorare il regolamento” selezionata tra le 5 ipotizzate inizialmente, ma qui non ne parleremo. Per eventuali approfondimenti in merito è possibile consultare l’apposita pagina web messa a disposizione della Commissione Europea e in particolare il documento SWD(2022) 89 final “documento di lavoro dei servizi della commissione – sintesi della relazione sulla valutazione d’impatto“.
Il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione è composto da 14 capitoli (nell’attuale CPR sono 9):
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURA
CAPO III – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
CAPO IV – NORME SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DOCUMENTI EUROPEI DI VALUTAZIONE
CAPO V – ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
CAPO VI – AUTORITÀ DI NOTIFICA E ORGANISMI NOTIFICATI
CAPO VII – PROCEDURE SEMPLIFICATE
CAPO VIII – PROCEDURE DI VIGILANZA DEL MERCATO E DI SALVAGUARDIA
CAPO IX – INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO X – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CAPO XI – INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI
CAPO XII – STATUTO NORMATIVO DEI PRODOTTI
CAPO XIII – EMENDAMENTI
CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Obiettivi della revisione
Potremmo riassumere in questo elenco gli obiettivi principali del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione e dei suoi allegati:
- Sbloccare il sistema dell’armonizzazione tecnica comunitaria.
- Ridurre gli ostacoli nazionali (barriere tecniche) al commercio per i prodotti da costruzione sul mercato dell’Unione Europea.
- Migliorare l’applicazione e la sorveglianza del mercato comunitario.
- Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, attraverso la semplificazione e la digitalizzazione delle informazioni da fornire
- Garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione posti sul mercato.
- Ridurre l’impatto climatico e ambientale dei prodotti da costruzione.
Questi obiettivi sono tutti assolutamente condivisibili e in linea con lo sviluppo sostenibile del mercato dei prodotti da costruzione.
Cosa cambierà
Sottolineando come la presente sia la bozza in consultazione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione e non ancora il testo definitivo, di seguito riporto alcune novità.
Specifiche Tecniche Armonizzate e Documenti per la Valutazione Europea (EAD)
Nell’attuale CPR le specifiche tecniche armonizzate sono “le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea” (Art.2, comma 10 del CPR). Nel nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione le specifiche tecniche armonizzate sono “norme sui prodotti da costruzione stabilite a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale a norma dell’articolo 34 e pertanto sono state rese obbligatorie ai fini dell’applicazione del presente regolamento, e atti delegati adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 22, paragrafo 4, che contengono prescrizioni tecniche“.
Gli atti delegati sono emessi dalla Commissione Europea al fine di “di soddisfare le esigenze normative degli Stati membri e di perseguire gli obiettivi dell’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” e assieme alle norme sui prodotti da costruzione (ex norme armonizzate) compongono le specifiche tecniche armonizzate secondo l’accezione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione. l’Art.34 riporta che le norme sui prodotti da costruzione diventano obbligatorie dopo 6 mesi dalla pubblicazione del loro riferimento nella Gazzetta ufficiale della UE.
Quindi gli EAD (Documento per la Valutazione Europea) hanno una collocazione normativa propria “documento adottato dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (EOTA) ai fini del rilascio di valutazioni tecniche europee (ETA)“. Conformemente all’Art. 38 i riferimenti degli EAD sono pubblicati o pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea da parte della Commissione Europea (dopo averne valutato la conformità alle specifiche tecniche armonizzate, al presente regolamento e ad altro diritto dell’Unione). La novità è che solo gli EAD menzionati in tale elenco (pubblicati in OJ) autorizzano il rilascio di ETA.
Altro aspetto importante è la scadenza degli EAD, l’effetto giuridico scade 10 anni dopo la loro prima citazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a meno che non siano stati rinnovati nell’ultimo anno prima della scadenza e la Commissione decida di mantenere l’elenco.
Anche gli ETA (che contrariamente al CPR potranno essere emessi solo una volta che l’EAD sarà citato in OJ) avranno una scadenza, pari a 5 anni dopo la data di scadenza dell’EAD.
Concludo questo paragrafo sottolineando che la norma sui prodotti da costruzione è definita come una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione (CEN / CENELEC) sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione Europea, per l’applicazione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (OJ). L’applicazione di tale norma può essere obbligatorio (ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e dell’articolo 34, comma 2), o volontario (ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 22, comma 4 ) e articolo 34, comma 3).
La possibilità di rilasciare una Dichiarazione di Conformità al prodotto e obbligo di rendicontare sugli effetti del cambiamento climatico
Iniziamo col dire che la Dichiarazione di Conformità è volontaria ed è principalmente basata su requisiti di sicurezza, mentre rimane l’obbligo della redazione della Dichiarazione di Prestazione.
Un fabbricante potrebbe redigere la Dichiarazione di Conformità anche nel caso in cui sia esentato dal redigere la Dichiarazione di Prestazione conformemente all’Art.10 del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione.
Al fine di redigere la Dichiarazione di Conformità il fabbricante deve verificare la conformità del prodotto ai requisiti del prodotto dell’allegato I, parte B “Requisiti che garantiscono il corretto funzionamento e le prestazioni dei prodotti” e C “Requisiti intrinseci del prodotto“, nella misura in cui sono stati specificati da atti delegati (della Commissione Europea) a norma dell’articolo 5, comma 2, e ai requisiti del prodotto di cui all’allegato I, parte D “Requisiti delle informazioni sul prodotto“.
La Dichiarazione di Prestazione deve essere redatta dal fabbricante utilizzando il modello nell’allegato I, senza la sezione relativa alla Dichiarazione di Conformità e deve coprire almeno la prestazione riguarda le caratteristiche essenziali obbligatorie elencate nell’allegato I, parte A, punto 2 “effetti del cambiamento climatico“, le caratteristiche essenziali obbligatorie in virtù di specifiche tecniche armonizzate o atti delegati adottati in conformità dell’articolo 4, comma 3, e la valutazione della sostenibilità ambientale di cui all’articolo 22, comma 1 “Ulteriori obblighi ambientali dei produttori“.
Il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione obbligherà il fabbricante a valutare le caratteristiche ambientali del prodotto conformemente alle specifiche tecniche armonizzate e di utilizzare, una volta disponibile, l’ultima versione del software messo a disposizione gratuitamente sul sito web della Commissione Europea.
Qual è il vantaggio per un fabbricante nel redigere la Dichiarazione di Conformità?
La risposta credo stia nel comma 3 dell’Art. 13: “In caso di non conformità o assenza di dichiarazione di conformità, il prodotto potrebbe NON essere messo a disposizione sul mercato”
L’estensione del Regolamento alla stampa 3D
Il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione, sin dalle definizioni, apre alla stampa 3D, in particolare per consentire la stampa 3D di prodotti da costruzione coperti dal futuro regolamento oltre a materiali destinati a essere utilizzati per la stampa 3D di prodotti da costruzione in opera o in prossimità del cantiere.
Il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione si applicherà anche ai servizi di stampa 3D di prodotti da costruzione. I servizi di stampa 3D potranno comprendere il noleggio di macchine per la stampa 3D che potrebbero essere utilizzate per prodotti da costruzione e articoli contemplati nel nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione.
Modifica della Dichiarazione di Prestazione per prodotti usati, rigenerati e in eccedenza
Il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione prende in considerazione, nell’Art.12, la ri-emissione di una Dichiarazione di Prestazione per un prodotto usato, sulla basa della Dichiarazione di Prestazione del prodotto originariamente immesso sul mercato come nuovo.
Utilizzo di database e link permanenti
La presenza di un link permanente al Database EU (messo a disposizione della Commissione Europea secondo l’Art.78 “Database o sistema UE dei prodotti da costruzione“) dal quale scaricare la Dichiarazione di Prestazione ed eventualmente quella di Conformità può sostituire la fornitura di alcune informazioni sulla Marcatura CE accompagnatoria (es: codice univoco di identificazione del Prodotto-tipo e n° di DoP).
Prodotti solo per uso professionale
Al fine di creare trasparenza per gli utenti dei prodotti da costruzione ed evitare un uso inappropriato di tali prodotti, il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione si prefigge di far identificare con precisione dal fabbricante i prodotti da costruzione e la loro destinazione d’uso. Per lo stesso motivo, il fabbricante dovrebbe chiarire se i prodotti da costruzione sono destinati esclusivamente all’uso professionale o anche all’uso da parte dei consumatori.
Per questa ragione il fabbricante deve etichettare un prodotto come “solo per uso professionale” se non è destinato a consumatori o altri utilizzatori non professionali e si richiede al distributore di garantire che non vengano venduti prodotti a consumatori o altri utenti non professionali etichettati come “solo per uso professionale“. Questi prodotti devono, nei loro locali, nel materiale pubblicitario online e/o cartaceo, essere presentati come prodotti esclusivamente per uso professionale.
Entrata in vigore e periodo di transizione
Come indicato nell’Art.94 del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione lo stesso sarà applicabile a decorrere da 1 mese dopo l’entrata in vigore (venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – OJ).
Il medesimo articolo chiarisce che “il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri“.
Di seguito una sintesi delle transizioni rispetto al precedente CPR:
- Gli EAD emessi prima di 1 anno dopo l’entrata in vigore restano validi fino a 3 anni dopo l’entrata in vigore (fatto salvo che non siano scaduti per altri motivi). I prodotti immessi sul mercato sulla base di questi EAD possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri 5 anni.
- I certificati o i rapporti di prova degli organismi notificati e gli ETA rilasciati ai sensi del CPR restano validi per 5 anni dall’entrata in vigore delle specifiche tecniche armonizzate per la rispettiva famiglia o categoria di prodotti adottata ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (fatto salvo che non siano scaduti per altri motivi). I prodotti immessi sul mercato sulla base di tali documenti possono essere ulteriormente messi a disposizione sul mercato per altri 5 anni.
- I requisiti di cui ai capi I (disposizioni generali), II (procedura, dichiarazioni e marcatura) e III (obblighi e diritti degli operatori economici) applicabili agli operatori economici in relazione a un determinato gruppo di prodotti o famiglia di prodotti si applicano a decorrere da un 1 dall’entrata in vigore della specifica tecnica armonizzata relativa a tale gruppo o famiglia di prodotti. Tuttavia, gli operatori economici possono volontariamente applicare tali specifiche tecniche armonizzate a partire dalla loro entrata in vigore.
- Entro 2 anni dall’entrata in vigore di una specifica tecnica armonizzata relativa a un determinato gruppo o famiglia di prodotti, la Commissione Europea ritira dalla Gazzetta ufficiale (OJ) i riferimenti alle norme armonizzate e agli EAD precedenti (CPR).
AGGIORNAMENTO (11.01.2024): La revisione del CPR ha a dicembre 2023 ha avuto una svolta. Il percorso di approvazione passa ora alla convalida del Consiglio e del Parlamento europeo. Per quest’ultimo è attualmente prevista una votazione nel mese di aprile 2024. Una volta completate le procedure legali, il nuovo CPR rivisto poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (OJ) nell’estate 2024, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla OJ (vedere sopra).
Serve aiuto o formazione?
ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza nella conformità di prodotto e Marcatura CE di prodotti da costruzione e può supportare le organizzazioni pubbliche e private in questo.
Se avete richieste di approfondimenti su casi specifici non esitate a contattarci.
Per iscriversi gratuitamente alla Newsletter, cliccate qui.
Grazie dell’attenzione e buon lavoro!