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Nell’uso ormai comune sentiamo parlare di “certificazione” o di “certificato” con significati diversi nonché, talvolta, impropri, come ad esempio:

  • Relazione firmata: una relazione di calcolo strutturale di un’opera, o parte di essa, redatta da un tecnico abilitato secondo le normative applicabili.
  • Attestato di qualificazione: un attestato che qualifica un’azienda a fabbricare determinati prodotti. Per approfondimenti ed esempi in merito alle qualifiche richieste dal §11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni per materiali e prodotti per uso strutturale si rimanda al seguente articolo.
  • Attestato di deposito: un attestato che afferma che un soggetto ha effettuato un deposito di determinati documenti.

Ma anche, propriamente, riferendosi a una certificazione, come ad esempio la certificazione di sistema di gestione qualità ISO 9001.

Qual è la definizione corretta di Certificazione?

Esistono diverse definizioni di certificazione e alcune di queste sono contenute in regole o norme tecniche.

Ritengo però necessario fissare un punto di partenza chiaro avvalendosi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali“, secondo la quale la certificazione è una

attestazione di terza parte relativa a un oggetto di valutazione della conformità, ad eccezione dell’accreditamento

Analizziamo meglio questa definizione.

Il primo aspetto fondamentale è che la certificazione deve essere emessa da un soggetto terzo, terzo rispetto al destinatario del certificato naturalmente (altrimenti si chiamerebbe dichiarazione o auto-certificazione e sarebbe una valutazione della conformità di prima parte), ma anche indipendente dai clienti (altrimenti sarebbe una valutazione della conformità di seconda parte); ovvero emessa da un soggetto senza interessi diretti nel rilascio del certificato.

Il secondo aspetto è che la certificazione è attestata sulla base di una valutazione della conformità a dimostrazione che requisiti specificati e stabiliti a priori, siano soddisfatti. La certificazione si basa su esigenze e aspettative trasformate in requisiti e quindi valutabili e misurabili al fine di poter fornire un giudizio che permetta il rilascio o meno della certificazione da parte di un organismo di certificazione (normativamente chiamato Organismo di Valutazione della Conformità).

Il terzo e ultimo aspetto che si evince è l’esclusione dell’accreditamento, in quanto quest’ultimo è definito, sempre secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali“, come:

Attestazione di terza parte, relativa a un organismo di valutazione della conformità, che comporta la dimostrazione formale della sua competenza, imparzialità e costante e coerente funzionamento, nell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità

In pratica l’accreditamento è la dichiarazione, da parte di un Organismo di Accreditamento, in merito alla qualifica dell’Organismo di Valutazione della Conformità.

L’accreditamento è molto diffuso negli schemi di certificazione, prova e taratura allo scopo di agevolare gli scambi commerciali e garantire livelli di servizio armonizzati, per questo lo si approfondisce nel punto successivo.

Cos’è l’accreditamento?

La definizione è stata fornita nel punto precedente del presente articolo e si riferisce all’attestazione rilasciata a un Organismo di Valutazione della Conformità (che, in termini generali, può eseguire certificazioni, prove o tarature), da parte di un Organismo autorevole preposto all’accreditamento.

Gli organismi nazionali di accreditamento fanno parte dell’IAF (International Accreditation Forum), nato con lo scopo di promuovere l’Accordo di Riconoscimento Multilaterale (MLA – Multilateral Recognition Agreement) tra organismi di accreditamento competenti e assicurare l’equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni, delle verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati da uno dei soggetti firmatari il MLA.

All’interno del sito IAF è disponibile la lista degli Organismi di Accreditamento che hanno sottoscritto l’Accordo di Riconoscimento Multilaterale al fine di riconosce l’equivalenza degli accreditamenti rilasciati dagli altri membri ai propri (e viceversa).

In Italia l’Organismo di Accreditamento degli organismi e dei laboratori è ACCREDIA, che fa parte sia dell’IAF che dell’EA (European co-operation for Accreditation).

Ciò significa che una certificazione rilasciata da un Organismo di Valutazione della Conformità accreditato ACCREDIA è riconosciuta come paritetica dai soggetti firmatari degli accordi MLA IAF e EA e naturalmente viceversa.

Per approfondimenti sui benefici dell’accreditamento si rimanda al sito di ACCREDIA.

La certificazione secondo la Legge N°4/2013

La Legge 14 gennaio 2013, n. 4Disposizioni in materia di professioni non organizzate“, pubblicata nella Gazz. Uff. del 26 gennaio 2013, n. 22, è volta a regolamentare le attività professionali intellettuali non organizzate in ordini o collegi, come chiarito nel suo art. 1, comma 2:

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Il Certificazione di conformità a norme tecniche UNI, come definito all’art. 9, comma 2, può essere rilasciato solo da Organismi di Certificazione Accreditati: “Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione“.

Dove la “normativa tecnica UNI” è definita nell’Art.6, comma 2: “La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010“.

Ciò significa che ogniqualvolta si parli di certificazione ai sensi della Legge N°4/2013, ci si può riferire esclusivamente a una certificazione rilasciata secondo una norma tecnica adottata dall’UNI (UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI) e rilasciata da un Organismi di Certificazione Accreditato dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

UNI ha messo a disposizione la seguente pagina web Professioni non regolamentate – FAQ con utili risposte alle più frequenti domande sul tema.

Come comprendere che “certificazione” fornire (o richiedere)?

Come introdotto in premessa del presente articolo, sotto il termine certificazione, nell’uso comune, possono ricadervi diversi documenti e attestazioni, che spesso certificazioni non sono. Quando ci viene richiesto, o dobbiamo richiedere, un certificato è necessario esprimere in modo intellegibile la richiesta sotto il profilo dei requisiti espliciti del richiedente e legali applicabili, al fine di poter eseguire una corretta disamina e rispondere in modo corretto.

In caso contrario ci si potrebbe trovare in situazioni ambigue nel momento della verifica della validità delle attestazioni rilasciate / fornite.

Nella pratica consiglio di richiedere o fornire con esattezza i riferimenti normativi legali o volontari del certificato richiesto, al fine di poter essere concordi e chiari sul deliverable (la certificazione/attestazione).

Questo aspetto è da sviscerare immediatamente e fa parte della due diligence pre-avvio alle contrattazioni commerciali.

In un processo virtuoso prima si verifica il possesso delle attestazioni necessarie (requisiti legali) e/o volontarie (richieste dal cliente) per poi procedere alla contrattazione economica e degli altri elementi non contenuti nel certificato (quantità, modalità di consegna…).

Sconsiglio caldamente di anteporre la trattativa economica alla due diligence, in quanto questo comporterebbe notevoli minacce (facilmente mitigabili con una verifica preventiva dei certificati/attestati richiesti) e farebbe lievitare i costi della trattativa tra le parti, senza aggiungere alcun valore alla stessa.

Conclusioni

Troppo spesso i termini “certificazione” o “certificato” sono utilizzati impropriamente, o senza i giusti riferimenti normativi, nel definire attestazioni e in generale documenti richiesti, o da fornire, che certificati non sono.

Non è una mera questione formale, ma di sostanza

Se non vi è chiarezza tra le parti rispetto alla richiesta di attestazioni (da considerare come deliverable del progetto), vi saranno certamente dei problemi nel momento della verifica delle stesse che potrebbero causare non poche questioni di violazioni (es: mancato rispetto di regolamenti e/o di soddisfacimento di requisiti contrattuali).

Per questa ragione risulta fondamentale comprendere, preventivamente all’avvio di qualsiasi trattativa o collaborazione, quale sia esattamente la richiesta e allinearsi sul deliverable atteso, chiedendo copie conformi e analizzandole a monte, perché più si attende per farlo e più vi sarà il peso dell’investimento speso e/o degli impegni commerciali siglati che renderanno tali verifiche molto più complesse ed estremamente più rischiose (in termini di minacce).

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ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza in processi di certificazione e qualificazione e può supportare le organizzazioni pubbliche e private in questo.

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Grazie dell’attenzione e buon lavoro!