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Premessa
Di seguito sono trattate le modalità per Marcare CE i prodotti da costruzione attraverso procedure semplificate, ovvero grazie alla Documentazione Tecnica Appropriata.
Per le definizioni dei termini che saranno utilizzati si rimanda all’articolo Marcare CE prodotti da costruzione innovativi.
Nel testo che segue si approfondirà un’importante opzione descritta nel CAPO VI del Regolamento UE 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, inerente, appunto, alle procedure semplificate.
Nello specifico si tratterà l’Art. 36 “Uso della documentazione tecnica appropriata”, che permette la valutazione di una caratteristica essenziale di una specifica armonizzata, ovvero norma armonizzata o documento per la valutazione europea (EAD), attraverso procedure semplificate che sostituiscono la prova e/o il calcolo (ovvero l’assessment) per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione.
Il suddetto Art. 36 è composto di due commi, il primo recita:
Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:
Da qui si analizzeranno le successive lettere del suddetto comma 1:
Lettera a) – nessuna prova o calcolo necessario
il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;
Quest’opzione è particolarmente utilizzata per caratteristiche essenziali di prodotti che non necessitano di alcuna prova per determinare il valore, come ad esempio la reazione al fuoco di alcuni materiali.
Nel caso in cui i componenti di un kit siano coperti da specifiche armonizzate che determinano la classe di reazione al fuoco, è possibile utilizzare direttamente tali valori.
Esempio:
Secondo il prospetto 8 della norma armonizzata EN 13986, la reazione al fuoco dell’OSB, per tutti gli usi esclusi i pavimenti, è D-s2, d2
Ad esempio, nel caso in cui i componenti di un kit ricadano nella Decisione della Commissione 1996/603CE, modificata dalla Decisione 2000/605/CE e dalla Decisione 2003/424, possono essere dichiarati in euroclasse di reazione al fuoco A1 senza bisogno di ulteriori prove.
Esempio:
Cemento, aggregati minerali e acciaio (non in forme finemente sminuzzate) sono in euroclasse di reazione al fuoco A1 senza bisogno di ulteriori prove
Lettera b) – prove comuni
il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l’autorizzazione di quest’ultimo, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure
In questo punto del Regolamento UE 305/2011 si tratta il caso di valutazioni delle prestazioni “comuni”, ovvero la possibilità, per due fabbricanti, di condividere la prova per determinare la prestazione associata alla caratteristica essenziale del prodotto.
Lettera c) – prove a cascata
il prodotto da costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata , che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l’insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l’autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell’esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.
In questo punto del Regolamento UE 305/2011 si tratta il caso di valutazioni delle prestazioni “a cascata”, ovvero quando il prodotto da costruzioni finale è un sistema costituito di componenti assemblati o fabbricati, nel quale alcune delle caratteristiche essenziali del componente sono già state valutate dal fornitore. In questo caso il fabbricante potrà usare i risultati dei test ottenuti dal fornitore.
Il comma 2 dell’Art.36
Il secondo e ultimo comma dell’Art.36 del Regolamento UE 305/2011 esplicita che:
Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all’allegato V, la documentazione tecnica appropriata di cui al paragrafo 1 è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all’allegato V.
Ovvero, in modo molto chiaro, riporta che se il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile (per questo si veda l’Allegato V del Regolamento UE 305/2011, modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 568/2014) è 4, 3 o 2+ non è necessario l’intervento di un organismo notificato, altrimenti (nel caso di sistema 1 o 1+) sarà necessario l’intervento di un organismo di certificazione di prodotto notificato che verifichi la Documentazione Tecnica Appropriata prodotta.
Come applicare in pratica questa opportunità
La Dichiarazione di Prestazione, o DoP, è il principale documento da richiedere (o fornire) quando si ha a che fare con un prodotto Marcato CE secondo il Regolamento UE 305/2011.
La DoP contiene tutte le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali indicate nella specifica armonizzata (norma armonizzata o EAD).
La DoP è redatta secondo l’Allegato III del Regolamento UE 305/2011 (modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 574/2014).
Di seguito si riporta, per punti, come applicare quanto visto precedentemente e come dovrà essere quindi composta la Documentazione Tecnica Appropriata:
- Lettera a): il fabbricante dovrà mantenere la documentazione a riprova che la valutazione della componente corrisponde alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione.
- Lettera b): il fabbricante dovrà essere in possesso dei risultati delle prove ottenuti dall’altro fabbricante, dell’autorizzazione dell’altro fabbricante a usare tali risultati e della documentazione a riprova che entrambi i fabbricanti usano processi e materie prime corrispondenti.
- Lettera c): il fabbricante dovrà essere in possesso dei risultati delle prove ottenuti dal fornitore del sistema, dell’autorizzazione dell’altro fabbricante a usare tali risultati e della documentazione a riprova che la valutazione della componente o dell’intero sistema può essere applicata. Ciò deve comprovare anche che il sistema è stato assemblato come da istruzioni fornite dal fornitore.
Si chiarisce che il numero di riferimento della Documentazione Tecnica Appropriata è stabilito in modo univoco e autonomo dal fabbricante. Tale riferimento è un elemento di rintracciabilità interna del fabbricante di documenti da lui conservati.
Esempio
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