Premessa
Nel caso dei prodotti e delle opere da costruzione, in cui devono essere incorporati permanentemente i primi, spesso si confonde il concetto di “strutturale” con quello di “sicuro“.
In realtà non sono sinonimi sotto il profilo tecnico e normativo, ecco perché devono essere trattati nel rispetto di normative specifiche e talvolta distinte.
Quindi alla domanda:
Se un prodotto da costruzione deve essere sicuro significa che deve essere anche strutturale?
Possiamo subito rispondere di NO, di seguito le ragioni di questa risposta e come agire correttamente per rispettare questi due fondamentali requisiti delle opere.
Definizioni
Dobbiamo partire da qui.
L’allegato I del Regolamento UE 305/2011 riporta i 7 requisiti di base delle opere di costruzioni (l’acronimo internazionale è BWR), chiarendo che: “Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l’ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata“.
Di seguito si riportano i BWR trattati nel presente articolo:
1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l’uso non provochino:
a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b) gravi ed inammissibili deformazioni;
c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell’accessibilità e dell’utilizzo da parte di persone disabili.
PS: Si specifica che nella valutazione della resistenza meccanica e stabilità delle opere di costruzione deve essere considerata anche la lettera a) del BWR2: 2. Sicurezza in caso di incendio “a) la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato“.
Le richieste delle Norme Tecniche per le Costruzioni
In Italia vigono le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), ovvero, dal 22.03.2018, il DM 17.01.2018 (NTC2018), le quali, al §11.1, trattano le condizione per l’identificazione, qualificazione e accettazione in opera dei materiali e prodotti per uso strutturale, così come definiti nel §11.1 del DM stesso e nel DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106, all’art. 2 comma i):
materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilità», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;
Come evidenziato sopra il §11 del DM 17.01.2018 specifica le condizioni richieste per l’accettazione dei materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale nelle opere in Italia, con riferimento esclusivo al BWR1 (nessun accenno al BWR4 – sicurezza e accessibilità nell’uso).
Lo stesso DM 17.01.2018 al §3.1.4.3 “sovraccarichi orizzontali lineari” riporta le azioni per il dimensionamento e la corrispondente verifica di parapetti o mancorrenti:” … omissis… I sovraccarichi orizzontali lineari devono essere applicati alle pareti alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio; devono essere applicati ai parapetti o ai mancorrenti alla quota del bordo superiore. … omissis…”
Quand’anche le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) richiedano la verifica di elementi “secondari” come i parapetti, deve essere chiaro che le stesse NTC richiedono i controlli in accettazione, al §11.1 del DM 17.01.2018, SOLO per i materiali e prodotti per uso strutturale.
Come fare a capire se un prodotto da costruzione è per uso strutturale?
Per rispondere a questa domanda riprendiamo dei concetti espressi in un precedente articolo dedicato all’applicazione della norma armonizzata EN 1090-1.
Un prodotto è un prodotto da costruzione per uso strutturale, ai sensi del Regolamento UE 305/2011 (CPR), se ha una funzione strutturale nell’opera in cui è stato inserito in modo permanente (cioè, una volta incorporato nell’opera, il suo cedimento avrà conseguenze sulla capacità dell’opera di soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione n° 1 “Resistenza meccanica e stabilità” e n°2 “Sicurezza in caso di incendio“, comma a) “a) la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato“, indicati nell’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 sotto i carichi di esercizio dell’opera stessa).
Il punto 5.1 della norma UNI CEN/TR 17052:2018 ci fornisce un utile metodo per comprendere se un prodotto da costruzione è per uso strutturale o meno, rispondendo alla seguente domanda:
“se il prodotto è rimosso, tale rimozione ha effetti sulla resistenza e stabilità della struttura o su parte della struttura?“
Se la risposta è “si” allora il prodotto è un prodotto da costruzione per uso strutturale.
Se un prodotto da costruzione è per uso strutturale, sarà soggetto ai requisiti del §11 del DM 17.01.2018, altrimenti NO.
Due esempi
Come primo esempio prendiamo l’immagine d’apertura del presente articolo: il parapetto.
In Italia il parapetto è soggetto a delle azioni definite dal DM 17.01.2018 al §3.1.4.3 “sovraccarichi orizzontali lineari“, ha certamente una funzione di sicurezza e accessibilità all’uso, in quanto evita cadute.
Deve essere quindi soggetto anche ai requisiti del §11 del DM 17.01.2018?
Per rispondere riprendiamo le definizioni di materiali e prodotti per uso strutturale del DM 17.01.2018 e di resistenza meccanica e stabilità ivi richiamata, facciamolo applicando il quesito della UNI CEN/TR 17052:2018:
Se il parapetto dell’immagine è rimosso, tale rimozione ha effetti sulla resistenza e stabilità della struttura (edificio) o su parte della struttura (balcone)?
La risposta evidentemente è NO, ne consegue che il parapetto in figura non è un prodotto da costruzione per uso strutturale e non è quindi soggetto ai requisiti del §11.1 del DM 17.01.2018.
Si ricorda che la Commissione Europea si è già espressa in tal senso, chiarendo che i “parapetti comuni”, ovvero quelli che svolgono la sola funzione di impedire la caduta delle persone, non sono prodotti per uso strutturale perché non supportano (una parte) della struttura. Si rimanda alla lettura della nota 2 del seguente articolo per approfondimenti.
Per il secondo esempio partiamo un recente parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla strutturalità o meno delle pavimentazioni industriali.
Per farlo citiamo un passaggio dell’interessantissimo articolo pubblicato su Ingegno a firma del Prof. Dalprato Ermete dal titolo “Quando il pavimento diventa strutturale …“.
Solo nel caso in cui l’eventuale danneggiamento della pavimentazione non comporti conseguenze sulla stabilità dell’opera le pavimentazioni possono considerarsi elementi di finitura esenti dal comportamento strutturale del manufatto
In questo caso, più che nel primo, la risposta è in funzione dell’inserimento permanente della pavimentazione industriale nell’opera da costruzione. Una volta nota si potrà rispondere al quesito per comprendere se il prodotto è, o meno, per uso strutturale.
Conclusioni
Il dimensionamento di un prodotto da costruzione, da parte di un tecnico al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di persone e cose, non comporta automaticamente il fatto che tale prodotto sia strutturale, ovvero, per l’Italia, debba rispettare i requisiti del §11 del DM 17.01.2018.
Certamente tutti i prodotti, non solo quelli da costruzione, per essere immessi sul mercato devono essere sicuri, ma questo non significa che debbano essere anche strutturali.
Per comprendere se un prodotto da costruzione è strutturale è necessario valutare quale requisito essenziale delle opere il prodotto soddisfi una vola inserito in modo permanente nella costruzione. Se la risposta è il “BWR1” (del Regolamento UE 305/2011), allora il prodotto da costruzione è per uso strutturale e sarà soggetto ai requisiti del §11 del DM 17.01.2018, altrimenti no.
Controllo, Vigilanza e Sanzioni
Per questi aspetti si rimanda al seguente articolo di sintesi dei contenuti del DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE“.
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ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza nella conformità di prodotto, il sottoscritto è autore della prima guida alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione scritta in Italia.
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