Premessa

Ogniqualvolta ci si trova di fronte a prodotti da costruzioni innovativi, si giunge rapidamente al tema della ricerca di quali siano le “certificazioni” in grado di permettere la loro libera commercializzazione sul territorio europeo.

Le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in Europa, sono indicate nel Regolamento (UE) 305/2011 (CPR). Un approfondimento sul funzionamento della Marcatura CE dei prodotti da costruzione si trova al seguente link.

Nel presente articolo si intende approfondire il processo istruttorio per l’ottenimento della Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment – ETA) per i prodotti da costruzione innovativi.

Definizioni

È utile riprendere alcune definizioni riportate nell’Art. 2 del CPR:

  • Specifiche tecniche armonizzate: sono le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea (EAD). Questi documenti contengono le informazioni utili e necessarie per giungere alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione.
  • Norma armonizzata: è una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formu­lata dalla Commissione (denominata “Mandato“) conformemente all’articolo 6 di tale direttiva. Ai fini della Marcatura CE le norme armonizzate sono obbligatorie per quei prodotti da costruzione, secondo i relativi utilizzi previsti, in esse indicate. La Commissione Europea ha messo a disposizione un elenco on line di tali norme. Le norme armonizzate sono caratterizzate da un Allegato informativo, l’Allegato ZA, che descrive la relazione tra la norma e le richieste ai fini della Marcatura CE (secondo il CPR) e contiene: la descrizione del prodotto e il suo/i utilizzo/i previsto/i, i punti pertinenti della norma per la determinazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e l’assegnazione dei compiti per la valutazione della prestazione. La norma diventa armonizzata quando il suo riferimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (Official Journal of the European Union), un esempio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è disponibile a questo link.
  • Documento per la valutazione europea: l’acronimo è EAD (European Assessment Document), è un documento adottato dall’organizzazione dei TAB (EOTA) ai fini del rila­scio delle valutazioni tecniche europee (ETA). Alla stregua delle norme armonizzate, anche i riferimenti degli EAD sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE. A questo link è possibile visionare e scaricare gli EAD pubblicati, un esempio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è disponibile a questo link. L’EAD, alla stregua delle norme armonizzata, contiene sempre la descrizione del prodotto e il suo/i utilizzo/i previsto/i, l’elenco delle caratteristiche essenziali (con i relativi metodi di valutazione) e i principi relativi ai controlli della produzione in fabbrica da applicare.
  • Valutazione tecnica europea: l’acronimo è ETA (European Technical Assessment), è la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in rela­zione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD), rilasciata a uno specifico fabbricante da parte di un TAB.

Opzioni per l’emissione dell’ETA

Come chiarito precedentemente e ribadito dall’Art. 21 del CPR, un TAB può emettere un ETA solo se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.

In questo caso l’Art. 21 del CPR distingue 2 opzioni per l’emissione dell’ETA (rispettivamente la lettera b) e lettera c) del comma 1):

1. Si il prodotto rientra interamente nell’ambito di applicazione di un EAD, il TAB informa il fabbricante, che ha richiesto l’ETA, che tale documento sarà usato come base per l’ETA da rilasciare:

2. Se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell’am­bito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata (ovvero norma armonizzata o EAD), il TAB applica le procedure di cui all’allegato II o quelle stabilite in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3:

Come è evidente il caso 2 (ovvero quello indicato dall’Art.21, comma 1, lettera c)) è il più complesso in termini di processo istruttorio, in quanto prevede l’adozione di un EAD non ancora esistente.

Si specifica che, come indicato nelle definizioni sopra, la Marcatura CE è possibile solo a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della UE, dei riferimenti dell’EAD.

Procedura per l’adozione di un nuovo EAD (ai fini del rilascio di un ETA)

La partenza è la richiesta, da parte di un fabbricante, a un TAB di ottenere un ETA per un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’am­bito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata (ovvero norma armonizzata o EAD).

Il TAB scelto dal fabbricante deve poter operare nell’area di prodotto interessata (si veda il paragrafo successivo in merito).

L’accordo tra le parti è formale, anche ai fini del rispetto della riservatezza; il fabbricante può stipulare tale accordo con un solo TAB.

Solitamente il TAB richiede al fabbricante, richiedente l’ETA, un fascicolo tecnico che descriva il prodotto, l’uso previsto, le caratteristiche essenziali e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.

La fase successiva è la predisposizione del programma di lavoro (WP – Work Program) di consultazione a livello EOTA per l’avvio dei lavori alla stesura di un nuovo EAD, attraverso il documento “EOTA Consultation for EAD/WP“. Tale documento rimane in consultazione presso i membri dell’EOTA per 30 giorni. In caso di osservazioni da parte di altri TAB, il TAB responsabile del progetto si occupa di fornire le risposte. La Commissione Europea è quindi informata del programma di lavoro per la redazione dell’EAD e un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell’esecuzione del programma di lavoro.

Il TAB responsabile sottopone all’EOTA l’EAD elaborato. La prima consultazione in seno all’EOTA dura 30giorni, mentre le eventuali successive 15. Il TAB responsabile comunica il progetto di EAD al fabbricante, che ha 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni.

Una volta che l’EAD è stato adottato dall’EOTA viene inviato alla Commissione Europea. Se la Commissione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di EAD all’EOTA, quest’ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia al fabbricante e alla Commissione una copia dell’EAD adottato.

Non appena il TAB responsabile ha emesso il primo ETA, sulla base dell’EAD adottato, quest’ultimo viene modificato, se necessario, sulla scorta dell’esperienza acquisita. L’EOTA adotta l’EAD definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

A questo punto l’EAD è liberamente disponibile sul sito dell’EOTA.

Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) italiani

Gli Stati Membri possono designare TAB (Organismi di Valutazione Tecnica – Technical Assessment Body) all’interno del proprio territorio per una o più aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato IV del CPR.

Nella fattispecie in Italia abbiamo i seguenti TAB attivi:

  • Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. per le seguenti aree di prodotto.
  • ITC-CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione per le seguenti aree di prodotto.

Per le aree di prodotto, della tabella 1 dell’allegato IV del CPR, non elencate sopra è necessario rivolgersi ad altri TAB (non italiani).

Si segnala che il 28.06.2016 è nato ITAB, ovvero l’Italian Technical Assessment Body, un nuovo sportello unico per la gestione e il rilascio degli ETA, grazie alla firma del Protocollo d’Intesa tra il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

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ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza nella della Marcatura CE di prodotti da costruzione e può supportare le organizzazioni pubbliche e private in questo.

Se avete richieste di approfondimenti su casi specifici non esitate a contattarci.