Obiettivi dell’articolo

Nel presente articolo si vogliono presentare, in forma sintetica, le principali novità del §11 delle nuove NTC2018 per i Materiali e Prodotti per uso Strutturale da utilizzarsi nelle opere di costruzione in Italia. Nello stesso sono state integrate le indicazioni fornite dalla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Senza alcun dubbio la principale interazione regolamentare è con il Regolamento UE 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Inquadramento normativo

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il DM 17.01.2018, d’ora in avanti NTC2018, aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» sulla Gazzetta Ufficiale (GU), Serie Generale n.42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 8.

L’approvazione, con i riferimento legali nazionali, è riportata nell’art.1. Nel medesimo articolo vi è l’esplicita sostituzione delle precedenti NTC2008 (DM 14.01.2008) con le nuove NTC2018 (DM 17.01.2018)

L’entrata in vigore delle NTC2018 è riportata nell’art.3 del Decreto:

Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

ovvero il 22.03.2018. Con nota n. 3187 del 21 marzo 2018 il Servizio Tecnico Centrale ribadisce che “le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.R.I., indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare riportante le relative istruzioni applicative“. E che “in merito a quanto riportato nel seguito del presente documento, nelle more dell’emanazione della nuova Circolare, in lavorazione presso questo Consesso, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018“.

La stessa nota, al punto 2., specifica che “ove possibile e salvo i casi particolari e le eventuali precisazioni evidenziate nel seguito, che le procedure fin qui adottate dallo stesso Servizio, ed i relativi provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione già emanati ai sensi del D.M. 14.01.2008 ed in corso di validità, rimangano validi fino alla naturale scadenza, per essere poi rinnovati ai sensi del D.M. 17.01.2018“.

Ma la loro applicazione non è immediata per tutte le opere, per questo si rimanda ai contenuti dell’art.2 “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”:

1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di en- trata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Nell’attenta lettura dell’applicabilità, sopra riportata, è importante sapere:

  1. Se l’opera è privata (comma 2) oppure pubblica o di pubblica utilità (comma 1).
  2. Che entrambi i commi fanno riferimento alla data di entrata in vigore delle NTC2018 (22.03.2018).

Di seguito si riportano le principali novità analizzate.

Novità §11.1 Generalità

Il capitolo parte (finalmente) con la definizione di materiale e prodotto per uso strutturale:

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011.

Si apprezza particolarmente l’allineamento al Regolamento UE 305/2011 (CPR) dei prodotti da costruzioni per la terminologia (ad esempio l’uso del termine fabbricante anziché produttore).

La parte di identificazione, qualificazione e accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale rimane pressoché invariata rispetto alle NTC2008.

La prima vera novità è riportata nell’8° paragrafo. Il legislatore italiano ricorda che la documentazione di Marcatura CE (Marcatura CE accompagnatoria, Dichiarazione di Prestazione – DoP ed istruzioni, quest’ultime ove richieste) deve essere fornita secondo quanto stabilito dal CPR. La novità nelle NTC2018 consiste nel richiedere che gli estremi della documentazione di identificazione e qualificazione (si presume il riferimento univoco della DoP nel caso di Marcatura CE e del Certificato di Valutazione Tecnica nel punto C §11.1- ndr.) siano riportati sui documenti di trasporto (DDT), dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione intermedie (importatore e distributore/i se presenti), riferiti alla specifica fornitura.

Il suddetto paragrafo non richiede la fornitura della copia della documentazione di identificazione e qualificazione ad ogni consegna, se ne evince che deve essere consegnata almeno una volta, per tipologia di prodotto, fatte salve le condizioni più restrittive richieste per lo specifico prodotto per uso strutturale.

Per comprendere quali siano i documenti da richiedere/consegnare per i prodotti Marcati CE si rimanda al presente articolo.

Per la possibilità di pubblicare la DoP sul sito web si rimanda al seguente articolo, ricordando che secondo l’art.7, comma 2 del CPR, se il destinatario lo richiede deve essere fornita copia cartacea della DoP.

Altri requisiti riportati nel §11.1:

  • Prodotti Marcati CE: La DL, qualora ritenuto necessario, acquisisce anche copia del certificato FPC. Mentre deve acquisire sempre copia della Marcatura CE accompagnatoria e della DoP.
  • Prodotti non Marcati CE: La DL dovrà accertarsi del regime di validità della documentazione di qualificazione.
  • I Certificati di Idoneità Tecnica all’impiego (NTC2008) sono considerati validi per il punto C del §11.1 fino al loro termine di validità.

Il capitolo si conclude infine con la specifica del richiamo alle norme “Il richiamo alle specifiche tecniche armonizzate, di cui al Regolamento UE 305/2011, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie UNI, EN e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, oppure, laddove non indicata, all’ultima versione aggiornata. Con successivo provvedimento si aggiornano periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie UNI, EN ed ISO richiamate nella presente norma“. Ci dovremmo quindi attendere la pubblicazione di elenchi periodici delle norme tecniche volontarie richiamate nelle NTC2018 e per questo rese cogenti.

La circolare rafforza, con un elenco non esaustivo di seguito riportato, i controlli e compiti a carico del Direttore Lavori:

“Il Direttore dei Lavori deve anche verificare l’idoneità di tale documentazione, ad esempio verificando la titolarità di chi ha emesso la dichiarazione di prestazione, le informazioni in esse riportate, la titolarità dell’Organismo che ha emesso il certificato su cui si basa la dichiarazione, nonché  la pertinenza del certificato stesso(caso A) o le certificazioni e/o attestazioni (casi B e C), la loro validità ed il campo di applicazione in relazione ai prodotti effettivamente consegnati ed all’uso per essi previsto, la conformità alle caratteristiche prestazionali contenute nelle specifiche progettuali o capitolari, etc”.

“Oltre ai casi in cui le NTC prevedono esplicitamente l’esecuzione delle prove di accettazione obbligatorie, precisandone le modalità di campionamento ed esecuzione, il Direttore dei Lavori può in ogni caso richiedere l’esecuzione di ulteriori prove che ritenga opportune o necessarie ai fini dell’accettazione del materiale o prodotto per uso strutturale. Essendo le predette prove finalizzate all’accettazione, le stesse devono far parte della documentazione tecnica prevista dal D.P.R. 380/2001, ed in particolare della Relazione a strutture ultimate e del collaudo statico, e pertanto deve esserne rilasciata certificazione ufficiale da un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001, dotato di adeguate attrezzature, esperienze e competenze, oppure, nei casi previsti, da un laboratorio di prova notificato ai sensi del Capo VII del CPR”.

“È compito del Direttore dei Lavori provvedere al campionamento dei materiali e dei prodotti da sottoporre alle prove di accettazione, quindi al confezionamento dei provini, all’esecuzione/estrazione dei saggi, al prelevamento dei campioni, nonché la corretta conservazione e custodia degli stessi fino alla consegna al laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 incaricato, che a tal fine rilascia apposito verbale di accettazione. Tali attività possono essere eventualmente eseguite attraverso personale a tal fine formalmente delegato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità del Direttore dei Lavori stesso”.

La circolare evidenzia un concetto fondamentale, ovvero che le prove devono essere eseguite prima della posa in opera o della commercializzazione del prodotto strutturale, salvo che il soggetto responsabile non si assuma specifiche responsabilità in merito: “le NTC richiedono, in generale e salvo le necessarie specificazioni in funzione dei materiali (quale ad esempio per il calcestruzzo fresco, per il quale, fisiologicamente questo non può avvenire) che la posa in opera o la commercializzazione dei prodotti sia subordinata all’esito positivo delle pertinenti prove (di accettazione o di controllo in stabilimento). Qualora ciò non avvenga, il soggetto responsabile (Direttore dei Lavori, Direttore tecnico di stabilimento o di centro di trasformazione, etc.) dovrà evidenziare quanto sopra nei relativi documenti (verbale di accettazione, relazione a strutture ultimate, documenti di accompagnamento della fornitura, etc.), motivandolo opportunamente, e subordinare, sotto la propria responsabilità, l’efficacia ed il buon esito della posa in opera e/o della fornitura all’esito positivo delle suddette prove, assumendosi tutte le responsabilità e prendendosi carico di ogni eventuale onere derivante dal mancato esito positivo delle prove e quindi dell’accettazione in cantiere.

La circolare chiarisce l’applicazione della deroga alla redazione della DoP (art.5 del CPR):”Poiché le NTC rappresentano una regola tecnica nazionale che impone, ai fini dell’impiego sul territorio italiano, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali dei materiali e prodotti ad uso strutturale, a tali prodotti non si applicano, in generale e fatto salvo quanto eventualmente specificato nelle NTC in merito alla produzione occasionale, le deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 5 del CPR”. Nel capoverso seguente si definisce cosa si intende per prodotti “occasionali”: “In generale si intendono per prodotti occasionali, prodotti fabbricati non in serie, senza il presupposto della ripetitività tipologica, non realizzati secondo procedure e processi ripetitivi indipendentemente dal grado di automazione di tali processi, non inserite e non inseribili in un catalogo della produzione, poiché destinate unicamente ad una specifica opera o cantiere, il cui Direttore dei Lavori assume la responsabilità diretta dei controlli di produzione, oltre che dei controlli di accettazione, in assoluta analogia con i materiali e prodotti fabbricati a piè d’opera o in cantiere stesso”.

La circolare al C.11.1 chiarisce che il D.Lgs. 106/2017 si applica anche ai materiali e prodotti ad uso strutturale definiti nel §11 delle NTC2018, in particolare “Si applicano pertanto anche le disposizioni del Capo V del medesimo Decreto legislativo, “Controllo, Vigilanza e Sanzioni” ed in particolare, anche per le violazioni di quanto riportato nelle NTC, le sanzioni di cui agli articoli 19 (per il fabbricante), 20 (per il costruttore, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il progettista), 21 (per gli altri operatori economici coinvolti) e 22 (per gli organismi di certificazione e laboratori)”.

Novità §11.2 Calcestruzzo

Il §11.2.1 rende cogente la classe di esposizione come definita nella UNI EN 206:2016, mandando definitivamente in pensione (per il cls ad uso strutturale utilizzato in Italia) la precedente UNI EN 206-1:2014.

Il medesimo paragrafo riporta che “La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza al getto ed il diametro massimo dell’aggregato, nonché la classe di esposizione ambientale, di cui alla norma UNI EN 206:2016“, ad esempio: Rck35 S3 D25 XC2.

Sempre nel §11.2.1 arriva l’importante definizione di miscele omogeneeIl conglomerato … si considera omogeneo ai fini del controllo (secondo le prestazioni), se possiede le medesime caratteristiche prestazionali (classe di resistenza e classe di esposizione)“. Definizione che chiarisce il numero dei prelievi, dato che il §11.2.5 riporta: “Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea“.

Il §11.2.4 contiene una novità per l’accettazione del prelievo (ovvero la media matematica di due provini) ” Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3“.

Il controllo di tipo B (§11.2.5.2) si arricchisce di un’ulteriore verifica “la resistenza caratteristica Rck di progetto dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%“.

Un’importante novità arriva dal §11.2.5.3, dove si indica per la prima volta un tempo massimo di maturazione prima delle prove a compressione e le conseguenze per il mancato rispetto “Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera“, i controlli in opera sono descritti nel §11.2.6.

La nota n. 3187 del 21 marzo 2018 del Servizio Tecnico Centrale a tal proposito specifica per i laboratori che “In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante“. Analoga procedura va seguita anche nel caso in cui la “la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore“, come indicato nel §11.2.4.

Il §11.2.6 riporta come “La resistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla resistenza del calcestruzzo messo in opera, dalla sua posa e costipazione, dalle condizioni ambientali durante il getto e dalla maturazione“, per questa ragione elenca con chiarezza i casi in cui si può procedere, con prove distruttive e non distruttive, alla valutazione delle caratteristiche (inteso non solo la resistenza – ndr.). Si ricorda che “è accettabile un valore caratteristico della resistenza in situ non inferiore all’85% della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto“. Tali prove non sono comunque sostitutive dei controlli in accettazione.

Il §11.2.2 a tal proposito specifica che “le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001“, così come ribadito dalla nota n. 3187 del 21 marzo 2018 del Servizio Tecnico Centrale. La medesima note specifica che “tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC“. Infine “a riguardo si evidenzia come la norma stabilisca che il prelievo dei campioni per le prove distruttive di cui alla Circ.7617/STC, possa essere effettuato soltanto da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01”. La competenza per l’esecuzione delle prove distruttive è indicata inoltre nel §8.5.3 “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001“.

Si segnala che la sentenza del TAR del Lazio n. 3132-2022 ha annullato il provvedimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” punto 1.8 Laboratori di prova, nella parte in cui escludeva gli ingegneri dall’effettuare prove non distruttive. Confermando quanto indicato nelle NTC2018.

Il §11.2.9 riporta i requisiti richiesti ai componenti della miscela di cls. Non vi sono grosse novità, se non degli aggiornamenti normativi. La più rilevante è nel §11.2.9.2, aggregati, con la tabella 11.2.III, che riporta la percentuale di utilizzo di aggregato grosso proveniente da riciclo in funzione dell’origine dei materiali da riciclo e della classe del cls.

L’ultima novità è il nuovo §11.2.12, ovvero Calcestruzzo Fibrorinforzato (FRC), miscela caratterizzata dalla presenza di fibre discontinue nella matrice cementizia. Tali fibre possono essere realizzate in acciaio o materiale polimerico.

La circolare chiarisce, in merito all’obbligo di esecuzione delle prove da parte di laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 che “si applica soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente”.

In merito all’esecuzione delle prove la “Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001” riporta chiaramente come “Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio superiore dei LL.PP. emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018, si è chiarito che non esistono impedimenti alla coesistenza dell’attività di servizi di ingegneria con il ruolo di soggetto gestore di un Laboratorio, a condizione che vengano sempre rispettati, anche per il soggetto giuridico gestore, i requisiti di incompatibilità già previsti per il personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto gestore, nel caso svolga anche attività di società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove, SIA DISTRUTTIVE CHE NON DISTRUTTIVE, per le quali la stessa società operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore”.

Per quanto concerne la valutazione preliminare del cls (§11.2.3 delle NTC2018) la circolare chiarisce che possa avvenire anche “attraverso l’eventuale esecuzione di prove, per le quali la Direzione dei lavori si avvale di un laboratoriodi cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001”.

In merito alla dicitura da apporre sui certificati di prova, da parte dei laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001, qualora i valori dei due provini discostino di oltre il 20% del valore inferiore, la circolare riporta: “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018”. Mentre se i campioni sono stati provati oltre il 45° giorno: “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”.

La circolare chiarisce che in tale situazione il DL effettuerà “dei controlli integrativi di cui al §11.2.6 delle NTC, valuterà l’approfondimento delle indagini attraverso l’esecuzione di eventuali controlli distruttivi, sulla base della situazione effettivamente riscontrata, dell’esito delle prove e delle motivazioni del differimento nell’esecuzione della prova. Di tale attività si darà riscontro nella Relazione a Strutture ultimate”.

La circolare specifica (C11.2.5.1 e C11.2.5.2), con esempi, le modalità di esecuzione dei controlli di tipo A e di tipo B. In quest’ultimo caso riporta un consiglio su come gestire getti con miscele omogenee maggiori di 1.500 m3.

La circolare (C11.10.1.1.1.1) chiarisce inoltre la formula da utilizzare per il calcolo dello scarto quadratico medio “s” (controlli di tipo B), scegliendo la cosiddetta la deviazione standard corretta:

La circolare rafforza quanto indicato nel suo § C.11.1 rispetto alle responsabilità del DL (§C11.2.5.3), il quale “deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei provini di calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo sotto la propria responsabilità:

  • “a redigere apposito Verbale di prelievo;
  • a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo;
  • a fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei provini in cantiere, fino alla consegna al laboratorio incaricato delle prove;
  • ad identificare i provinimediante sigle, etichettature indelebili, etc.;
  • a sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la datadi prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino;
  • a consegnare i provini presso il laboratorio;
  • ad acquisire i relativi certificati di prova, che devono pertanto essere sempre consegnati allo stesso Direttore dei Lavori (che ne rende noti i risultati al committente, al collaudatore ed a quanti ne abbiano titolo) indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento della prestazione del laboratorio.

Delle predette operazioni il Direttore dei lavori può incaricare, mediante sottoscrizione di delega scritta, un tecnico di sua fiducia, ferma restando tuttavia la personale responsabilità ad esso attribuita dalla legge”.

Il restante §C11.2.5 della circolare specifica gli obblighi di controllo dei laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001, comprese le diciture tipo da indicare sui certificati di prova in caso di difformità.

Il §C11.2.6 della circolare specifica che i saggi e prove delle carote di cls prelevate in operasiano eseguiti dai laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001, il suddetto paragrafo riporta le modalità di prelievo e gestione delle carote, compresa la valutazione dei risultati finali.

La circolare, in merito al cls fabbricato in cantiere, riporta: “Si precisa, inoltre, che gli impianti di produzione industrializzata appartenenti al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, per i quali non è richiesta la suddetta certificazione del controllo del processo di fabbrica, a condizione che il sistema di gestione della qualità del costruttore – predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un organismo accreditato – preveda l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto, sono quelli predisposti nell’ambito di uno specifico cantiere destinato alla realizzazione di un’opera nella quale viene impiegato un volume di calcestruzzo strutturale superiore a 1.500 m3. Nei cantieri di opere che prevedono una quantità di calcestruzzo inferiore a 1.500 m3, restano nella responsabilità del Costruttore e del Direttore dei lavori, ciascuno per le proprie competenze, tutte le procedure di confezionamento e messa in opera del calcestruzzo”.

Novità §11.3 Acciaio

Svaniscono le definizioni di “Forniture” e “Lotti di spedizione” rimane solo “Lotti di produzione” (compresi tra i 30 e le 120 tonnellate).

Purtroppo il punto C11.3.1.1 della circolare re-introduce i termini “forniture” e “lotti di spedizione” senza chiarirli, ingenerando confusione.

Si ricorda che il §11.3.1.4 richiede che “I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico“.

La prima novità la troviamo al §11.3.1.5 in merito alla fornitura del certificato di controllo interno tipo 3.1 (UNI EN 10204): “Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito“. L’obbligo di fornitura del certificato di controllo interno tipo 3.1 vale anche per le forniture “per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE”. Inoltre “Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto”. Questo obbligo vale anche per i distributori intermedi “Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso“, si parla di distributore e non di Centro di Trasformazione (CdT), per il quale si presume che non valga tale obbligo, come rafforzato nell’elenco dei documenti da consegnare da parte dei CdT §11.3.1.7 e dall’ultimo paragrafo “Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra…” (ndr.).

La circolare, al punto C11.3.1.5, chiarisce che “tutte le forniture di acciaio, provenienti dallo stabilimento di produzione (Produttore), devono essere accompagnate da” (si veda il §11.1 delle NTC2018):

A. nel caso si applichi la Marcatura CE

  • copia della Dichiarazione di prestazione CE;
  • certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito;
  • documento di trasporto con la data di spedizione, la quantità, il tipo di acciaio, il destinatario ed i riferimenti della Dichiarazione di prestazione.

B. nel caso non si applichi la Marcatura CE

  • copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale;
  • certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito;
  • documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, al destinatario ed i riferimenti dell’Attestato di qualificazione.

La circolare nel medesimo punto chiarisce che “Il “certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNIEN 10024”, citato dalle NTC, deve intendersi strettamente riferito al certificato di origine fornito dall’acciaieria (produttore) all’atto di immissione in commercio del prodotto laminato”.

Proseguendo la circolare specifica un aspetto molto importante: “Con riferimento ai “kit” definiti all’articolo 2 del CPR e coperti da marcatura CE, è sufficiente accompagnare le forniture con la copia della Dichiarazione di prestazione CE,oltre che con il documento di trasporto completo delle informazioni necessarie”. Ovvero è possibile omettere la consegna dei certificati 3.1 dei prodotti costituenti il kit fornito.

La circolare ammette la dematerializzazione documentale in favore di strumenti di gestione informatici “In considerazione dell’impiego ormai generalizzato degli strumenti informatici, in particolare fruibili attraverso piattaforme “on line” su canale Internet, può non essere necessario che tra i documenti di accompagnamento forniti dal “produttore” compaiano anche la copia dei certificati di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito, purché tali certificati siano resi disponibili, su richiesta del Direttore tecnico del Centro di Trasformazione e/o dal Direttore dei lavori dell’opera di destinazione, anche attraverso i canali informatici di cui sopra”.

La circolare conclude tale paragrafo ricordando che “Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documentisopra menzionati rilasciati dalProduttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso”.

A seguito di un quesito posto al Servizio Tecnico Centrale, negli strumenti informatici vi può rientrare anche la posta elettronica l’utilizzo degli strumenti informatici è ammesso anche ai commercianti intermedi.

Nel §11.3.1.7 è stato modificato l’elenco dei documenti che i Centro di Trasformazione devono fornire accompagnatori alle consegne in cantiere:

a)  da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b)  dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto (§ 11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3;
c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

La nota n. 3187 del 21 marzo 2018 del Servizio Tecnico Centrale in merito alla comunicazione annuale di conferma attività per i Centri di Trasformazione chiarisce che “con le nuove NTC 2018, i Centri di trasformazione di cui al §11.3.1.7 non hanno più alcun obbligo di comunicazione annuale della conferma attività“. Mentre per i controlli sugli acciai lavorati chiarisce che “è esplicitato il fatto che le verifiche previste (certificate a cura del laboratorio incaricato) debbano essere ultimate prima dell’invio del materiale in cantiere“.

La circolare al punto C11.3.1.7 esplicita “a scopo esemplificativo, alcune di queste misure, anche alla luce delle utili indicazioni fornite nella UNI EN 13670 e nelle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale, edizione 2017, pubblicate dal Consiglio Superiore dei LL.PP.” a cui si rimanda direttamente. Si evidenziano solo due aspetti:

  • Contrariamente alla norma UNI EN 13670 la circolare richiede anche “adeguati accorgimenti nelle lavorazioni al di sotto di 5°C”.
  • E infine che “Anche per i Centri di trasformazione, inoltre, la documentazione di accompagnamento può essere resa disponibile attraverso i canali informatici, con regole analoghe e quelle comunitarie, fatto salvo il documento di trasporto che segue la fornitura”.

Il §11.3.2.4 chiarisce che “La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:  in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;  in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7” e riporta i limiti di diametro per barre e rotoli: “Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm. Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L’uso di acciai forniti in rotolo è ammesso, esclusivamente per impieghi strutturali, per diametri non superiori a 16 mm per gli acciai B450C e diametri non superiori a 10 mm per gli acciai B450A“.

Il §11.3.2.9 prevede l’utilizzo di giunzioni meccaniche delle armature.

Molte novità sono contenute nel §11.3.2.10.3, per i controlli nei Centri di Trasformazione:

I controlli nei Centri di trasformazione, da effettuarsi, prima dell’invio in cantiere, a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 sul prodotto lavorato, sono obbligatori e devono essere eseguiti:

a) in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento;

b) in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per ogni diametro lavorato della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento ed una verifica dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del § 11.3.2.10.4; il campionamento deve garantire che, nell’arco temporale di 3 mesi, vengano controllati tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di trasformazione.

Ogni controllo è costituito da 1 prelievo, ciascuno costituito da 3 campioni di uno stesso diametro sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento nonché la stessa classe di acciaio.

Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate deve essere effettuato almeno un controllo per ogni giorno di lavorazione.

Tutte le prove suddette, che vanno eseguite dopo le lavorazioni e le piegature, devono riguardare la resistenza, l’allungamento, il piegamento e l’aderenza.

I risultati delle prove devono essere conformi a quanto indicato nella Tabella seguente.

Si utilizza il termine “Classe di acciaio”, non definito nel Decreto, si presume si tratti delle classi B450A o B450C (ndr.).

La “Tab. 11.3.VI a) – Valori di accettazione nei centri di trasformazione – barre e rotoli dopo la raddrizzatura” riporta i valori di accettazione per le prove eseguite dai Centri di Trasformazione.

Il punto C11.3.2.10.3 della circolare pone finalmente chiarezza sulle prove giornaliere indicando “Si evidenzia l’importanza dell’obbligo di effettuare almeno un controllo per ogni giorno di lavorazionee la verifica del rispetto dei valori minimi riportati nella Tab. 11.3.VI a) – Valori di accettazione nei centri di trasformazione”.

Il medesimo punto della circolare prova a “sistemare” il problema dell’effettuazione dei controlli prima dell’invio in cantiere. La ratio alla base di questa richiesta è chiara, ma non trova riscontro nella realtà dell’edilizia e nell’analisi del rischio, considerando il livello di controllo statistico sul prodotto in questione, rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite presso i centri di trasformazione. Il testo recita “Le criticità che possano presentarsi in situazioni di ritardo nell’inoltro della certificazione ufficiale da parte del laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/01, sono risolvibili ad esempio attraverso l’implementazione di procedure che prevedano la redazione di rapporti di prova preliminari e il loro tempestivo inoltro al centro di trasformazione, ovvero la consegna del materiale al cantiere di destinazione con apposita clausola, o riserva, relativa al corretto utilizzo del materiale in accordo con la vigente normativa tecnica”. L’ultima parte del paragrafo appare molto ambigua, ma lascia uno spiraglio di lavoro.

Nel 11.3.2.12 si specifica che i controlli di accettazione in cantiere “devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001“. Un’altra importante novità è la richiesta di “3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive“, sparisce (rispetto alle precedenti NTC2008) la necessità di controlli per ogni lotto di spedizione.

Si sottolinea la responsabilità della DL per la gestione dei provini di acciaio da c.a. “La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni“. Il suddetto paragrafo riporta le tabelle “Tab. 11.3.VII a) – Valori di accettazione in cantiere – barre” e “Tab. 11.3.VII b) – Valori di accettazione in cantiere – reti e tralicci” per la verifica dei valori accertati secondo il § 11.3.2.3. Si sottolinea che il medesimo paragrafo riporta “I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il § 11.3.2.3, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto“, in potenziale conflitto, data la normale esecuzione dei lavori (le armature in acciaio quando consegnate sono immediatamente posate in opera), con il primo paragrafo del medesimo capitolo “effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale…“.

Nel punto C11.3.2.12 la circolare mantiene la linea del punto C11.1 sull’ottenimento dell’esito positivo delle prove prima della posa in opera del materialeÈ opportunoche gli stessi siano effettuati prima della messa in opera del lotto di spedizionee comunque entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale”.

La circolare al punto C11.3.2.12 chiarisce un elemento fondamentale per i controlli in accettazione in cantiere nel caso in cui il progettista si avvalga del rapporto (ft/fy) > 1,15: “Oltre alla verifica di quanto riportato nelle Tabelle 11.3.VII delle NTC e con riferimento al § 4.1.2.1.2.2 delle NTC, deve farsi presente, in merito al controllo del rapporto rottura/snervamento (ft/fy) che se il progettista ha adottato il modello costitutivo a) della relativa Figura 4.1.3, utilizzando un valore del rapporto di sovraresistenza k = (ft/fy)k maggiore di 1,15, il Direttore dei lavori deve accertare, mediante le previste prove di accettazione in cantiere e, se necessario, anche mediante prove aggiuntive, che il valore caratteristico del rapporto ft/fy risulti non inferiore a quello stabilito dal progettista”.

Il suddetto C11.3.2.12 della circolare conclude richiedendo un ulteriore controllo al DL: “È sempre opportuno che i diversi valori del rapporto snervamento/snervamento nominale (fy/fynom), determinato sui singoli saggi, …. Il Direttore dei lavori deve infatti accertare, mediante le previste prove di cantiere e, se necessario, anche mediante prove aggiuntive, che il valore del predetto rapporto snervamento/snervamento nominale (fy/fynom) risulti sempre non minore di 0.94 (fy,min ≥ 425 N/mm2) e non maggiore di 1,27 ( fy,max ≤ 572 N/mm2)”.

Il §11.3.4.1 chiarisce che “Per l’identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1“, oltre a prescrivere che “i materiali base devono essere qualificati all’origine ai sensi del §11.1“. Per comprendere quando la Marcatura CE secondo la EN 1090-1 è applicabile si rimanda al presente articolo. Per questi prodotti non è applicabile quindi il §11.3.1.7 “Centri di trasformazione”.

Si specifica che il §4.2 “Costruzioni in acciaio” richiede che “I requisiti per l’esecuzione di strutture di acciaio, al fine di assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011, “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio”, per quanto non in contrasto con le presenti norme“. Le NTC2018 hanno reso de facto cogente la norma volontaria UNI EN 1090-2:2011 per la parte di esecuzione delle opere strutturali in acciaio (montaggio, tolleranze…).

Il §11.3.4.2.2 richiama i controlli documentali del §11.3.1.5, sopra riportati.

Il §11.3.4.5 conferma (rispetto alle NTC2008) che “In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2, 3 e 4. I requisiti sono riassunti nella Tab. 11.3.XII di seguito riportata“, a tale proposito si ricorda quanto appena indicato per il §4.2, ovvero la necessità di rispettare i requisiti della UNI EN 1090-2:2011. Il medesimo paragrafo specifica ulteriori requisiti per il processo di saldatura eseguito in opera.

La circolare al punto C11.3.4.5 chiarisce che “Il “Costruttore”, citato nel presente paragrafo delle NTC, è la figura, prevista nel D.P.R. 380/01, che esegue l’opera, coincide quindi con l’impresa che in cantiere, sotto la responsabilità e la vigilanza del Direttore dei lavori, procede all’assemblaggio delle varie componenti metalliche, realizzando ad esempio l’intero scheletro strutturale di una costruzione, ovvero una parte di esso”.

Il §11.3.4.9 “acciai da carpenteria per strutture soggette ad azioni sismiche“, si specifiche che “L’acciaio costituente le membrature, le saldature ed i bulloni devono essere comunque conformi ai requisiti riportati nelle presenti norme. Per le zone dissipative si applicano le seguenti regole addizionali“.

Il §11.3.4.10 chiarisce che “per i prodotti e/o componenti strutturali per cui non sia applicabile la marcatura CE, si definiscono: Centri di trasformazione per carpenteria metallica / Centri di produzione di elementi in acciaio / centri di prelavorazione o di servizio / officine di produzione di carpenteria metallica / centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate / le officine per la produzione di bulloni e chiodi / le officine di produzione di elementi strutturali“. La circolare al punto C11.3.4.10 chiarisce che “l’ambito di applicazione del p.to 11.3.4.10 riguarda unicamente gli stabilimenti o impianti che impiegano materiali, prodotti e/o componenti strutturali per i quali non sia applicabile la marcatura CE”, ma introduce una novità molto importante “oppure che realizzano una lavorazione in sub-fornitura per conto del costruttoree, pertanto, non immettono prodotti lavorati direttamente nel mercato”. L’ultimo punto introduce un vincolo di qualificazione per i soggetti incaricati delle attività di outsourcing.

Il §11.3.4.11 tratta i controlli in stabilimento e nei Centri di Trasformazione, nei casi in cui non sussista la Marcatura CE (si veda il §11.3.4.1 e §11.3.4.10).

Il §11.3.4.11.3 chiarisce sin dal primo paragrafo che “I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro provenienza e la tipologia di qualificazione“. Analogamente a quanto visto per l’acciaio da c.a. il “Direttore dei Lavori rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni” e “il Direttore dei Lavori può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione o fabbricante ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra“.

Il medesimo capitolo specifica i controlli in funzione della tipologia di prodotti: “Elementi di Carpenteria Metallica, Lamiere grecate e profili formati a freddo, Bulloni e chiodi e Giunzioni meccaniche“, ad esempio per la carpenteria metallica richiede “3 prove ogni 90 tonnellate; il numero di campioni, prelevati e provati nell’ambito di una stessa opera, non può comunque essere inferiore a tre. Per opere per la cui realizzazione è previsto l’impiego di quantità di acciaio da carpenteria non superiore a 2 tonnellate, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà conto anche della complessità della struttura“.

Come richiesto nel §11.3.2.10.3 “Controlli nei centri di trasformazione” si prescrive che “I controlli di accettazione devono essere effettuati prima della posa in opera degli elementi e/o dei prodotti“.

Una vera novità sta nel fatto che “I criteri di valutazione dei risultati dei controlli di accettazione devono essere adeguatamente stabiliti dal Direttore dei Lavori in relazione alle caratteristiche meccaniche dichiarate dal fabbricante nella documentazione di identificazione e qualificazione e previste dalle presenti norme o dalla documentazione di progetto per la specifica opera. Questi criteri tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova. Tali criteri devono essere adeguatamente illustrati nella “Relazione sui controlli e sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali” predisposta dal Direttore dei lavori al termine dei lavori stessi“. E di conseguenza “Se un risultato è non conforme, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino“.

Infine se tutti i risultati delle prove non sono soddisfatti è necessario effettuare “un ulteriore campionamento, di numerosità doppia“.

Novità §11.7 Materiali e prodotti a base di legno

Il §11.7.1 richiede, per materiali e prodotti lignei strutturali, che “ogni fornitura deve essere accompagnata, secondo quanto indicato al §11.7.10.1.2, da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto“.

Come ottimo esempio possono essere prese le linee guida piano operativo di montaggio predisposte da FederlegnoArredo.

I capitoli successivi indicano le modalità di identificazione, qualificazione dei materiali e prodotti lignei per uso strutturale, quali:

  • 11.7.2 legno massiccio (CE secondo EN 14081-1 per sezione rettangolare)
  • 11.7.3 legno strutturale con giunti a dita (Punto C del §11.1)
  • 11.7.4. legno lamellare incollato e legno massiccio incollato (CE secondo EN 14080)
  • 11.7.5 pannelli a base di legno (CE secondo EN 13986)

Il punto C11.7.5 della circolare chiarisce che “Pannelli chiodati o assemblati mediante cambre, viti o altri sistemi che non prevedano l’utilizzo di adesivi non sono assimilabili ai pannelli di cui sopra(EN 13986 – ndr.) e devono risultare conformi a specifici EAD/ETA o, in alternativa, qualificati tramite Certificati di Valutazione Tecnica rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale, così come altresì previsto dal p.to C del § 11.1 delle NTC”.

La principale modalità indicata è la Marcatura CE attraverso il CPR, oppure, qualora non obbligatoria, il punto B del §11.1 attraverso il §11.7.10.

Nel §11.7.8 si chiarisce che “Tutti gli elementi di collegamento (metallici e non metallici quali spinotti, chiodi, viti, piastre, ecc.) devono essere idonei a garantire le prestazioni previste dalle presenti norme ed in particolare, in presenza di azioni sismiche, al § 7.7.5.2. Ai suddetti dispositivi meccanici, si applica quanto riportato ai punti A) o C) del §11.1“.

Il §11.7.9 “durabilità del legno e derivati” riporta i requisiti di durabilità dei prodotti lignei, naturali o a seguito di trattamenti. Nello stesso capitolo sono indicate le norme da utilizzare come utile riferimento.

Il §11.7.10 specifica che “Le caratteristiche e le prestazioni dei materiali devono essere garantite dai fabbricanti, dai centri di lavorazione, dai fornitori intermedi, per ciascuna fornitura“.

La prima parte del §11.7.10.1 è dedicata alla qualificazione della produzione di elementi lignei per uso strutturale non marcati CE (es: uso “Fiume” e “Trieste”).

La seconda parte tratta i Centri di Lavorazione del legno strutturale. Si specifica che sono gli “stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base qualificati per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare” e che “Ogni Centro di lavorazione deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (anche mediante etichettatura, etc.) su ogni elemento lavorato“. Quest’ultimo punto è rafforzato in seguito quando si richiede che “Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del fabbricante e del centro di lavorazione nel quale siano state eventualmente lavorate, ed essere accompagnate da una documentazione riportante la dichiarazione delle caratteristiche tecniche essenziali del prodotto“.

Il §11.7.10.1.1 riporta invece, creando ambiguità interpretativa dovuta alla conflittualità dei contenuti, che “Comunque, per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d’uso del prodotto, il fabbricante ed il centro di lavorazione sono tenuti ad identificare mediante marchiatura ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al fabbricante o al centro di lavorazione, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione” e che “Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti (quali fornitori intermedi), l’unità marchiata (pezzo singolo o lotto) viene scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale“.

Infine nel §11.7.10.1 si chiarisce che “Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione, assume le responsabilità relative alla conformità alle presenti norme delle attività svolte nel centro di lavorazione. Il Direttore tecnico di produzione deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale“. La nota n. 3187 del 21 marzo 2018 del Servizio Tecnico Centrale sottolinea che “i Direttori che abbiano già seguito un Corso di formazione, in caso di mancato aggiornamento, vedranno decadere la loro qualificazione di Direttore“.

Il punto C11.7.10.1 della circolare chiarisce che “Gli attestati di partecipazione rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008, cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’attuale “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, ovvero al 20 marzo 2021”.

Il §11.7.10.1.1 chiarisce che “I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto“.

La circolare al punto C11.7.10.1 chiarisce che “Qualora il fabbricante intendesse attribuire il tipo di legname alla colonna B della tabella 4.4.III(Coefficienti parziali yMper le proprietà dei materiali – ndr.) delle NTC, nella documentazione di accompagnamento delle forniture deve essere fatto esplicito riferimento ai coefficienti di variazione calcolati in fase di caratterizzazione fisico-meccanica dei prodotti”. Ma la medesima circolare al punto C4.4.6 recita “Nella Tab. 4.4.III delle NTC sono forniti i valori del coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale. I valori appartenenti alla colonna A possono essere sempre adottati; i valori riportati nella colonna B possono essere adottati purché i materiali utilizzati siano prodotti secondo un sistema di qualità e quindi siano certificati secondo la lettera A) o C) (ETA) di cui al § 11.1 delle NTC”. Si presume si intenda ricadenti all’interno di norme armonizzate per le quali si ha un valore medio statistico del coefficiente non superiore al 15%.

In merito al termine “legname”, indicato nel §11.7.10.1.1 delle NTC2018 e C11.7.10.1 della circolare, si riporta la seguente interpretazione. Il §11.7.2 “LEGNO MASSICCIO” delle NTC2018 riporta “Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, si assegna uno specifico profilo resistente, armonizzato con le classi di resistenza proposte dalla UNI EN 338, utilizzando metodi di classificazione previsti nelle normative applicabili. Può farsi utile riferimento ai profili resistenti indicati nelle norme UNI 11035:2010 parti 1, 2 e 3, per quanto applicabili.”. Il termine “legname” appare solo in questo paragrafo delle NTC2018, inoltre, andando a visionare la citata UNI 11035-1:2010Legno strutturale – Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica – Parte 1: Terminologia e misurazione delle caratteristiche”, la stessa si applica al solo legno massiccio e al punto 3.18 riporta che il “tipo di legname viene definito da parametri quali la specie, la provenienza e la categoria“. Ne consegue che il termine “legname” nelle NTC2018 e relativa circolare, si riferisca al solo legno massiccio per uso strutturale.

Quindi il punto della circolare C11.7.10.1, di richiesta documentazione per applicare i coefficienti parziali di sicurezza di cui al § 4.4.6 delle NTC, vale solo per il legno massiccioe quanto indicato nel §11.7.10.1.1 delle NTC2018, in merito alla tipologia da comunicare, vale solo per il legno massiccio e si deve intendere come “specie, provenienza e categoria“.

La circolare al punto C11.7.10.1 assegna importanti responsabilità al costruttore: “Il costruttore resta comunque responsabile della qualità degli elementi strutturali in legno posti in opera, qualità che sarà controllata dal Direttore dei Lavori secondo le procedure di cui al § 11.7.10.2. Lo stesso costruttore, nell’ambito delle proprie responsabilità, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascun elemento strutturale in legno da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni indicate nel progetto. Tale documentazione dovrà essere comprensiva sia della fase di produzione come da §. 11.1 (casi A, B o C) che di quella di centro di lavorazione come da § C11.7.10.1. Inoltre ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico”.

Il §11.7.10.1.2 “Forniture e documentazione di accompagnamento” chiarisce come “Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da:

  • una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto, oppure copia dell’attestato di qualificazione o del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
  • dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare: la classe di resistenza del materiale, l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le forniture devono accompagnate da:

  • una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione;
  • dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite;“.

La nota n. 3187 del 21 marzo 2018 del Servizio Tecnico Centrale, in merito alla comunicazione annuale di conferma attività, chiarisce che “con le nuove NTC 2018, cessa questo obbligo per i Centri di lavorazione; i Fabbricanti (ovvero i Produttori di elementi Uso Fiume o Uso Trieste) dovranno invece continuare a confermare la loro attività entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando la documentazione attestante i controlli di produzione effettuati nel corso dell’anno precedente“. Sempre la medesima nota chiarisce, in merito agli attestati di qualificazione di elementi strutturali in legno, che “gli attestati già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018. Mentregli Attestati di denuncia attività dei centri di lavorazione continuano ad essere senza scadenza (ne consegue che i precedenti attestati rilasciati ai sensi delle NTC 2008 continueranno ad essere validi anche per le nuove NTC 2018)“. Infine la nota sull’obbligo di denuncia dell’attività come centri di lavorazione chiarisce che “i medesimi obblighi sono posti in capo alle ditte straniere dotate di marcatura CE“.

La circolare al punto C11.7.10.1 indica per i rinnovi invece: “In relazione ai termini di rinnovo annuale i titolari degli Attestati di Produzionedovranno confermare la loro attività entro il 31 Dicembre di ogni anno… Per quanto riguarda le procedure di rinnovo degli attestati di qualificazione, l’istanza va trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenzadel periodo di validità dell’Attestato”.

Il §11.7.10.2 sottolinea che “I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti a base di legno e sono demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è tenuto ad accertare e a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi“. Inoltre “Il Direttore dei Lavori potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma“.

Sempre il §11.7.10.2 specifica i controlli in accettazione per:

  • Massiccio: “Per gli elementi di legno massiccio, su ogni fornitura, dovrà essere eseguita obbligatoriamente una classificazione visuale in cantiere su almeno il cinque per cento degli elementi costituenti il lotto di fornitura, da confrontare con la classificazione effettuata nello stabilimento“.
  • Incollato: “Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove meccaniche distruttive svolte obbligatoriamente nello stabilimento di produzione relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere (prove a rottura sul giunto a pettine e prove di taglio e/o delaminazione sui piani di incollaggio). Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni della UNI EN 14080“.
  • Altri prodotti incollati: “Per gli altri elementi giuntati di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.5 ed 11.7.6, dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione del materiale base e alle prove meccaniche previste nella documentazione relativa al controllo di produzione in fabbrica, svolte obbligatoriamente in stabilimento relativamente allo specifico lotto della fornitura in cantiere. Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche applicabili“.
  • Tutti i prodotti lignei: “Infine, su almeno il 5% degli elementi di legno lamellare e degli elementi giuntati di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5 ed 11.7.6 forniti in cantiere, deve essere eseguito il controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le tolleranze di cui al § 4.4“. Si veda il § 4.4.15. “Regole per l’esecuzione”.
  • Collegamenti meccanici: “Per gli elementi meccanici di collegamento di cui al § 11.7.8, in fase di accettazione in cantiere, il Direttore dei lavori verifica la prevista documentazione di qualificazione, la corrispondenza dimensionale, geometrica e prestazionale a quanto previsto in progetto, ed acquisisce i risultati delle prove meccaniche previste nelle procedure di controllo di produzione in fabbrica. Il Direttore dei lavori effettua, altresì, prove meccaniche di accettazione in ragione della criticità, della differenziazione e numerosità degli elementi di collegamento“.

La circolare al punto C11.7.10.2 aggiunge i seguenti controlli a carico del DL:

  • In relazione ad elementi lineari o planari che devono essere incorporati in pacchetti costruttivi atti a definire la stratigrafia di strutture opache orizzontali, verticali e coperture assemblate in situ, non ventilati, il Direttore Lavori è opportuno che provveda ad assicurarsi che l’umidità degli elementi portanti al momento della chiusura della stratigrafia interessata sia inferiore o uguale al 18%. Tale controllo dovrà interessare almeno il 10% del materiale strutturale fornitoed essere uniformemente distribuito su tutta la fornitura messa in opera.
  • In relazione ai collegamenti il Direttore Lavori dovrà assicurarsi che le distanze degli elementi di collegamento(dai bordi o dalle estremità degli elementi lignei, e gli interassi tra i medesimi elementi), siano quelle indicate nel progetto. Può essere prevista una tolleranzasulle distanze indicate in sede di progetto al massimo pari al 5%.
  • Per gli elementi meccanici di collegamentoall’interno delle zone dichiarate quali dissipative, secondo quanto indicato nel § 7.7.1, qualora non ne sia definito il comportamento a carici ciclici secondo le specifiche tecniche applicabili, il Direttore Lavori esegue prove meccaniche di accettazione in ragione della criticità, della differenziazione e numerosità, come altresì riportato nel § 11.7.10.2.

La parte finale del §11.7.10.2 riporta “Nei casi in cui non siano soddisfatti i controlli di accettazione, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza dei materiali o dei prodotti a quanto dichiarato, oppure qualora si tratti di elementi lavorati in situ, oppure non si abbiano a disposizione le prove condotte in stabilimento relative al singolo lotto di produzione, si deve procedere ad una valutazione delle caratteristiche prestazionali degli elementi attraverso una serie di prove distruttive e non distruttive con le modalità specificate di seguito“. Ovvero “Per quanto riguarda il legno massiccio potrà fatto farsi utile riferimento ai criteri di accettazione riportati nella norma UNI EN 384:2016. Per il legno lamellare e gli altri elementi giuntati di cui ai § 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5 ed 11.7.6, in considerazione dell’importanza dell’opera, potranno essere effettuate, da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001, prove di carico in campo elastico anche per la determinazione del modulo elastico parallelo alla fibratura secondo le modalità riportate nella UNI EN 408:2012 o nella UNI EN 380:1994, ciascuna in quanto pertinente“.

Novità §11.8 Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.

Il §11.8.1 chiarisce che “Per tutti gli elementi prefabbricati qualificati secondo quanto previsto nei punti A oppure C del § 11.1, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’articolo 58 del DPR 380/2001“. E che “Ai fini dell’impiego, tali prodotti devono comunque rispettare, laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate“.

La circolare al punto C11.8.1 chiarisce “Le disposizioni di cui ai §§ 11.8.1, 11.8.2 ed 11.8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni si intendono estese anche agli elementi prefabbricatidi cui al p.to C del § 11.1, per i quali sia stato rilasciato un Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego(CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale”. Intendendosi certamente anche il “Certificato di Valutazione Tecnica” secondo il §11.1 delle NTC2018.

La nota n. 3187 del 21 marzo 2018 del Servizio Tecnico Centrale per le produzioni occasionali chiarisce che “con le nuove NTC 2018 gli stabilimenti di produzione dei manufatti non in serie non sono più tenuti alla preliminare qualificazione dello stabilimento presso il STC. Tuttavia, ai sensi di quanto indicato al §11.8.1, detti stabilimenti devono comunque continuare ad impiegare processi di produzione di tipo industrializzato, sottoposti ad un sistema di controllo secondo quanto indicato nei §§ 11.8.2 ed 11.8.3 delle NTC 2018. Resta inoltre fermo il fatto che per quanto riguarda i controlli di accettazione di calcestruzzo e acciaio da c.a., detti stabilimenti devono rispettare i pertinenti punti delle NTC 2018 relativi ai cantieri“. La definizione di produzione occasionale è indicata al §4.1.10 “di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica“. Va ricordato che il §4.1.10.3 specifica come “i componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza del Direttore dei lavori dell’opera di destinazione“.

In merito alla produzione occasionale di elementi costruttivi la circolare al punto C11.8.1 aggiunge un ulteriore corretto vincolo rispetto alla nota n. 3187 del 21 marzo 2018 “Gli elementi costruttivi di produzione occasionale di cui ai §§ 4.1.10 e 11.8 delle NTC sono quelli prodotti in stabilimenti temporanei, esterni rispetto allo specifico cantiere per il quale sono allestiti, o anche in impianti permanenti, seppure dedicati in via principale alla produzione di serie. Tali elementi devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione, certificato da ente terzo(come specificato al § 11.8.3 delle NTC). A tale proposito si precisa che detta certificazione non è necessario che sia relativa all’intero sistema di gestione della qualità dell’azienda, ma è sufficiente che sia riferita alla gestione che sovraintende allo specifico “sistema di controllo della produzione”. Inoltre, essendo a tutti gli effetti assimilabili a normali cantieri edilizi, gli “stabilimenti di produzione occasionale” sono soggetti a tutti i controlli prescritti nei §§ 11.2 e 11.3 delle NTC, in particolare per quanto riguarda i calcestruzzi prodotti ed i controlli sui ferri di armatura. Inoltre, ai sensi del § 4.1.10.3, per quanto riguarda la produzione degli elementi prefabbricati, detti stabilimenti “occasionali” sono soggetti alla supervisione tecnica del Direttore dei lavori dell’opera di destinazionedei medesimi elementi prefabbricati. In tal senso è anche compito del Direttore dei lavori far eseguire gli usuali controlli di accettazione previsti dalle norme; ciò indipendentemente dal soggetto al quale è attribuito il costo delle prove stesse, secondo gli accordi contrattuali.

La circolare al punto C11.8.1 conclude con i seguenti due punti:

  • La produzione occasionale non può, in nessun caso, essere riferita a manufatti coperti da norma armonizzata, per la quale sia terminato il periodo di coesistenza.
  • I manufatti prefabbricati “a piè d’opera”, cioè all’interno dello stesso cantiere dell’opera di destinazione, sono realizzati sotto la piena responsabilità del Direttore dei lavori dell’opera di destinazione.

Il §11.8.3.1 specifica i controlli in produzione che “si applicano solo a prodotti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, per i quali si applica integralmente quanto previsto dalle norme pertinenti specifiche tecniche armonizzate“.

Il §11.8.4 riporta le procedure di qualificazione per la produzione in serie dichiarata e controllata (Art. 58 (L) – Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), qualora non obbligatoria la Marcatura CE.

Il §11.8.5 riporta i documenti di accompagnamento delle forniture “Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del § 11.1, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 380/2001, da consegnare al Direttore dei Lavori dell’opera in cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione“. Nel successivo paragrafo sono indicati i contenuti di tali istruzioni, si ricorda che il §11.8.1, in merito al presente capitolo, riporta: “per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate“.

Infine il §11.8.6. tratta i dispositivi meccanici di collegamento fra elementi prefabbricati per i quali “si applica quanto riportato ai punti A) o C) del §11.1“.

Il punto C11.8.6 della circolare chiarisce la qualificazione dei dispositivi meccanici di collegamento: “In assenza di una norma armonizzata per lo specifico dispositivo meccanicoe nelle more dell’emanazione di apposita Linea Guida per il rilascio del citato Certificato di Valutazione tecnica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si osserva che, allo stato, la maggior parte di detti elementi sono realizzabili in appositi centri di trasformazione, dotati di certificazione CE ai sensi delle norme armonizzate UNI EN 1090-1, ovvero di apposita denuncia di attività rilasciata dal STC”.

Gli ultimi capitolo “11.9. DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DI VIBRAZIONI” e “11.10 MURATURA PORTANTE” non sono starti trattati nel presente articolo.

Conclusioni

La strada è ora tracciata, non possiamo far altre che auspicare che sia verso un cambiamento virtuoso dell’intero sistema nazionale delle costruzioni.