DIRITTO SOCIETARIO – VALIDITA’ DELL’ACCORDO DI MANLEVA TRA SOCIO E AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’  

Il Tribunale di Milano con sentenza del 19.12.2016 ha riconosciuto meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cc e, pertanto, valido l’accordo di manleva stipulato tra il socio di una srl e il suo amministratore unico che prevedeva l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di indennizzare e manlevare integralmente il socio in relazione a “ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza di attivo, perdita, onere, costo (anche di difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare” verificatesi a carico della società in conseguenza della gestione della medesima e fino alla data di cessazione dell’amministratore.

Quanto sopra avuto anche riguardo all’esatta determinazione del contenuto dell’accordo di manleva.

Lo strumento della manleva potrebbe essere quindi un ottima opportunità da utilizzare per limitare le responsabilità del socio in caso di mancata coincidenza dello stesso con la figura dell’amministratore.

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