SICUREZZA SUL LAVORO-INFORTUNI // RESPONSABILITA’ DEL CDA LIMITATA
Come noto, la giurisprudenza ha ritenuto – in linea maggioritaria – che gli obblighi derivanti dalla normativa anti-infortunistica gravino indistintamente su tutti i componenti del C.d.A., prevedendo quasi una sorta di presunzione di responsabilità che spesso si traduce in responsabilità oggettiva. Questo perché la delega di gestione in tema di prevenzione infortuni – attribuita ad un singolo membro – non spoglia automaticamente da ogni responsabilità il Consiglio di Amministrazione. Sul quale continua a gravare il dovere di vigilanza sull’andamento di gestione.
Con sentenza n 1322 del 12.01.2017, tuttavia, la Cassazione sembra aprire ad una visione più garantista, precisando che affinchè sussista la responsabilità, occorre provare in concreto che il componente del C.d.A. abbia assunto – all’epoca dell’infortunio – una effettiva posizione di garanzia e quindi che il proprio coinvolgimento sia stato effettivo.
Nella vicenda in esame un socio, legale rappresentante e consigliere di amministrazione con firma disgiunta di una S.p.A. era stato condannato per l’infortunio mortale cagionato a due lavoratori dall’utilizzo di una pompa autocarrata progettata e venduta dalla società. I Giudici di merito avevano affermato la responsabilità del componente, sebbene questi avesse fatto ingresso nel C.d.A. in epoca successiva alla progettazione ed immissione in commercio della macchina che aveva causato l’incidente, considerando irrilevante tale circostanza ai fini del dovere di vigilanza e di intervento sostitutivo nella gestione di quegli obblighi in capo al componente.
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso – ritenendo “apodittica” la posizione del Giudice del merito secondo cui il consigliere avrebbe comunque dovuto vigilare sul rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Giudice di legittimità ha, quindi, concluso affermando che se al consigliere di amministrazione viene contestata l’erronea progettazione della macchina (e l’affidamento della verifica della corretta progettazione ad un progettista), deve esservi la prova che queste operazioni siano avvenute quando lo stesso consigliere aveva assunto una posizione di garanzia.