Di seguito si riportano alcune importanti sentenze in tema di contratto di agenzia (commerciali) pronunciate dalla Cassazione e dalla Giurisprudenza di merito nel corso del 2016
Obblighi del preponente: la Cassazione, con sentenza n. 19319/ 2016 ha evidenziato l’obbligo in capo al preponente di fornire la documentazione contabile all’agente al fine di consentirgli il calcolo delle provvigioni e delle indennità. La Corte ha anche ribadito che l’agente, in giudizio, deve fornire la prova dei fatti su cui fonda le proprie pretese e non può far ricadere sulla preponente l’obbligo di fornire i documenti esclusivamente per finalità probatorie.
Modifica delle clausole contrattuali: con sentenza n. 19716/2016, la Cassazione ha posto l’obbligo di stipulare in forma scritta non solo il contratto, ma anche le modifiche delle clausole dello stesso. Da questo principio, è stata affermata l’impossibilità di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta modifica mediante testimonianze o presunzioni.
Patto di non concorrenza: con sentenza n. 17239/2016 la Cassazione ha affermato che ad integrare la violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente, non è solamente un eventuale contratto stipulato con un’impresa concorrente, ma anche tutta quell’attività concorrenziale compiuta dall’agente senza rispettare il patto, quale ad esempio lo svolgimento di attività promozionale anche non formalizzata in un contratto.
Recesso dell’agente per giusta causa: la pronuncia n. 17539/2016 della Cassazione ha qualificato come legittimo il recesso dell’agente, per essersi trovato nella improvvisa ed immotivata impossibilità di dialogare e conferire con il proprio preponente, oltre che non vedersi consegnato il materiale promozionale necessario per lo svolgimento della propria attività.
Risoluzione del contratto di agenzia: il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1614/2016 ha ritenuto illegittima la risoluzione del contratto da parte del preponente, in assenza della scarsa professionalità dell’agente, benché l’agente stesso avesse stipulato meno della metà dei contratti pattuiti. I giudici hanno infatti sottolineato che il preponente avrebbe dovuto fornire anche la prova della scarsa professionalità e diligenza dello stesso agente, per avere, ad esempio, causato un calo del fatturato rispetto agli anni precedenti per causa a lui imputabile.