Questa è una domanda che molti clienti, progettisti, direttori lavori e collaudatori pongono e spesso i fabbricanti la girano a noi. Di seguito diamo la risposta generale.

Scopo e campo di applicazione della EN 1090-1

Come specificato un articolo dedicato, lo scopo e campo di applicazione di una norma armonizzata, ai fini della Marcatura CE come prodotto da costruzione, si legge nel suo allegato ZA.

Nell’allegato ZA della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011, recepita in Italia dalla UNI EN 1090-1:2012, è specificato che “La presente appendice ha lo stesso scopo e campo di applicazione di cui al punto 1 della presente norma europea”.

Il punto 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 riporta:

La presente norma europea specifica i requisiti per la valutazione della conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti di acciaio strutturale e di alluminio nonché per i kit messi sul mercato come prodotti da costruzione.

… omissis …

La presente norma europea tratta anche la valutazione della conformità dei componenti di acciaio usati nelle strutture composte acciaio-calcestruzzo.

I componenti possono essere utilizzati direttamente o in opere di costruzione o ancora come componenti strutturali in forma di kit.

La presente norma europea si applica a componenti strutturali con produzione di serie e non di serie, kit inclusi.

I componenti possono essere realizzati con prodotti costituenti laminati a caldo o formati a freddo o con prodotti costituenti realizzati con altre tecnologie. Questi possono essere prodotti con sezioni/profili di varie forme, prodotti piatti (piastre, lastra, striscia), barre, getti, fucinati realizzati con materiali di acciaio e di alluminio, non protetti o protetti dalla corrosione mediante rivestimento o altro trattamento superficiale, per esempio l’anodizzazione dell’alluminio.

La presente norma europea tratta gli elementi strutturali formati a freddo e la laminazione secondo le definizioni della EN 1993-1-3 e della EN 1999-1-4.

La presente norma europea non tratta la valutazione della conformità dei componenti per controsoffitti, rotaie o traverse per l’uso in sistemi ferroviari.

La Marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1

La marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 deve essere apposta su un prodotto da costruzione quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • il prodotto non rientra nel presente elenco non esaustivo messo a disposizione dal CEN per la EN 1090-1 : 2009 + A1: 2011, considerato anche quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea (*);
  • il prodotto è un prodotto da costruzione per uso strutturale, ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 (CPR), ovvero:
    • il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente nelle opere di costruzione (edifici o opere di ingegneria civile fissate al suolo, anche per gravità), e
    • il prodotto ha una funzione strutturale nell’opera in cui è stato inserito (cioè, una volta incorporato nell’opera, il suo cedimento avrà conseguenze sulla capacità dell’opera di soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione n° 1Resistenza meccanica e stabilitàe n°2Sicurezza in caso di incendio“, comma a) “a) la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato“, indicati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 305/2011  sotto i carichi di esercizio dell’opera stessa). Il punto 5.1 della  UNI CEN/TR 17052:2018 ci viene in aiuto con un metodo per identificare se un prodotto da costruzione è per uso strutturale, rispondendo alla seguente domanda: “se il prodotto è rimosso, tale rimozione ha effetti sulla resistenza e stabilità della struttura o su parte della struttura?“. Se la risposta è “si” allora il prodotto è un prodotto da costruzione per uso strutturale.
  • il prodotto non è coperto da un’altra specifica tecnica armonizzata (per l’Art.1, comma 10 del Regolamento (UE) 305/2011 si tratta di: norme armonizzate e documenti per la valutazione europea – EAD). Perché se una norma armonizzata, o una Linea Guida per il Benestare Tecnico Europeo (ETAG), o un Documento per la Valutazione Europea (EAD), o un Benestare Tecnico Europeo (ETApprovals), o una Valutazione Tecnica Europea (ETAssessments) esistente è applicabile a questo prodotto quest’ultimo è il riferimento da utilizzare per la Marcatura CE del prodotto stesso, non la EN 1090-1.

(*) Con la Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017 la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che “La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale (**), destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza“. La stessa sentenza chiarisce che è la Corte di Giustizia Europea competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 305/2011.

(**) trattasi di:

  • Sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici
  • Tirafondi
  • Piastre di ancoraggio e elementi di montaggio standard in acciaio
  • Sistemi di controventature
  • Scarpe per pilastri e pareti
  • Cerniere per balconi

Nota 1: Le turbine eoliche e le loro torri non possono essere Marcate CE secondo la EN 1090-1: 2009 + A1: 2011. Questi prodotti ricadono sotto la Direttiva Macchine (DM) e l’impianto eolico completo deve essere marcato CE ai sensi della stessa. Uno dei requisiti essenziali della DM è la stabilità della macchina. Così, la marcatura CE sotto la DM copre anche la stabilità della turbina eolica. L’applicazione del CPR, oltre alla DM, non coprirebbe ulteriori prestazioni. Inoltre, le torri eoliche non sono considerate prodotti da costruzione secondo il CPR. Tuttavia, tali torri possono essere valutate secondo la EN 1090-1, o altre norme, al fine di soddisfare i requisiti di stabilità della DM.

Nota 2: I parapetti e le ringhiere “comuni” che svolgono la sola funzione di impedire la caduta delle persone non sono prodotti per uso strutturale perché non supportano (una parte) della struttura. In generale, in caso di cedimento di tali prodotti lo stesso inciderà sulla soddisfazione del requisito di base delle opere di costruzione 4 – Sicurezza e accessibilità nell’uso (come specificato nell’allegato I del Regolamento UE 305/2011) anziché sul requisito di base delle opere di costruzione 1 (resistenza meccanica e stabilità). Per questo motivo questi parapetti e ringhiere “comuni” non possono essere Marcati CE in conformità alla norma armonizzata EN 1090-1. Invece per parapetti e ringhiere che hanno un ruolo a sostegno della struttura dell’opera di costruzione o parti di essa, ovvero che svolgono una funzione strutturale e quindi la loro prestazione può influenzare la resistenza meccanica e la stabilità ad esempio di un edificio, ed oltre a questo impediscono ANCHE a una persona di cadere, allora ricadono nella norma armonizzata EN 1090-1 e possono essere pertanto immessi sul mercato dell’UE solo con la suddetta Marcatura CE.

Si comunica che il 14 marzo 2019 la Commissione Europea ha emesso la decisione delegata in merito ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP) dei kit per parapetti e ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura, ribadendo che tali kit non hanno impatto strutturale e dunque non ricadono nei prodotti contemplati dalla norma armonizzata EN 1090-1 (fonte: UNICMI).

Nota 3: quanto indicato nella nota 2 si applica anche alle scale.

Nota 4: Si segnala che la UNI EN 1090-2:2018Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio”, al punto 5.8Acciaio di armatura saldato all’acciaio per impieghi strutturali”, riporta che “Gli acciai di armatura da saldare all’acciaio per impieghi strutturali devono essere idonei alla saldatura secondo la EN 10080, ammettendo così l’utilizzo di acciaio da calcestruzzo armato come prodotto costituente per le strutture di acciaio Marcate CE secondo la EN 1090-1.

Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale dell’Unione Europea. Nella stesura del presente articolo sono stati valutati anche i requisiti della UNI CEN/TR 17052:2018.

Per un esempio applicativo di quanto sopra si rimanda al seguente articolo “Sicuro e strutturale non sono sinonimi“.

Nota dell’autore:

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzione (DM 17.01.2018) al §11.1 riportano la definizione di materiale e prodotto per uso strutturale:

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011.

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ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza nella conformità di prodotto, il sottoscritto è autore della prima guida alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione scritta in Italia. Se avete richieste di approfondimenti su casi specifici non esitate a contattarci.