PRIVACY: NUOVO STOP DEL GARANTE

SERVE IL CONSENSO PREVENTIVO ESPRESSO PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Con un recente provvedimento (Newsletter Garante Privacy del 21.11.2016/Provvedimento n. 439 del 27 ottobre 2016),  il Garante Privacy ha sanzionato un’impresa erogatrice di energia elettrica e gas per aver imposto ai clienti che desideravano usufruire dei servizi ON LINE di fatturazione, di rilasciare obbligatoriamente anche il consenso al trattamento per ricevere comunicazioni commerciali.

I clienti che desideravano la fatturazione on line dei servizi ricevuti, pertanto, dovevano obbligatoriamente rilasciare anche il consenso per ricevere comunicazioni commerciali. Diversamente non potevano fruire del servizio. La società in questione aveva infatti offerto alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web.

A tal proposito, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti tuttavia a barrare un’unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale. Una modalità che, in concreto, violava il principio, più volte rimarcato dal Garante, in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato.

L’Autorità ha quindi vietato di utilizzare per finalità di marketing i dati personali di cui era ancora in possesso in assenza di un valido consenso e prescritto di provvedere quanto prima a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati.

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