VIDEOSORVEGLIANZA : INSTALLARE TELECAMERE PER SPIARE I DIPENDENTI E’ VIETATO ANCHE SE LE TELECAMERE SONO SPENTE
Con sentenza 45198/16 del 26.10.2016, la Cassazione ha confermato che costituisce reato, per violazione delle Statuto dei Lavoratori, l’installazione di telecamere in grado di spiare i dipendenti, non approvate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali (o Direzione Territoriale del Lavoro in mancanza) anche se le telecamere sono spente o non utilizzate dal datore di lavoro, trattandosi di un reato di pericolo.
POSSIBILE INSTALLARE APP SU SMARTPHONE PER LA TIMBRATURA DIPENDENTI E GEOLOCALIZZAZIONE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI PRIVACY
Con alcuni recenti provvedimenti il Garante Privacy ha confermato la liceità dell’installazione/utilizzo di app sugli smartphone dei dipendenti che permettano la rilevazione di inizio e fine attività, compreso inizio e fine pausa pranzo e la geolocalizzazione del dipendente purchè nel rispetto dei principi e misure privacy ed a determinate condizioni.
Con l’adozione delle app, le società intendono snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale, di volta in volta collocato presso altre ditte o presso cantieri esterni o semplificare e rendere più efficiente la rilevazione della presenza dei dipendenti che lavorano per lo più all’esterno della sede aziendale.
NO AL CONTROLLO DI EMAIL/TELEFONATE E ACCESSI INTERNET DEI LAVORATORI SENZA AUTORIZZAZIONE: LA CASSAZIONE ED IL GARANTE PRIVACY LIMITANO IL JOBS ACT
Con la recente sentenza 18302/2016 la Cassazione ha nuovamente confermato l’illegittimità dell’installazione da parte del Datore di Alvoro di apparecchi e software che effettuino il controllo automatico sulla posta elettronica, telefonate e navigazione internet del lavoratore senza la preventiva autorizzazione delle Rappresentanze Sindacali o Direzione Territoriale del Lavoro, come previsto dall’art 4 Statuto dei Lavoratori e le ulteriori misure privacy (informativa, nomina incaricati e responsabili, ecc..). Queste autorizzazioni, sostiene la Cassazione, costituiscono lo strumento indispensabile individuato dal legislatore per bilanciare i diritti del lavoratore (in primo luogo, quello alla riservatezza) e il diritto del datore di lavoro a proteggere i beni aziendali. Non sono quindi stati contestato questi sistemi nella loro interezza ma, piuttosto, ha censurato il fatto che fossero stati installati e utilizzati senza il rispetto delle procedure previste dalla legge
Il principio di cui sopra è stato altresì nuovamente confermato anche dal Garante Privacy, con un quasi contemporaneo provvedimento (n.303 del 13 luglio 2016), che ribadisce come l’utilizzo di software che monitorano l’attività online dei dipendenti (tramite posta elettronica, navigazione web ecc…) costituiscano una violazione dei diritti dei lavoratori.
Con detto provvedimento, in particolare, il Garante Privacy (così come la Cassazione) pone precisi limiti alle novità del Jobs Act in base alle quali pc, email e smartphone sono strumenti informatici che l’impresa può utilizzare senza procedure sindacali.
DIRITTO ALL’OBLIO: CONDANNA DI GOOGLE ALLA CANCELLAZIONE DEL RISULTATO DAL MOTORE DI RICERCA
Con sentenza n. 10374/2016 del 28 settembre 2016, il tribunale di Milano ha condannato Google a cancellare dai risultati di ricerca (indicizzazione) un articolo diffamatorio, del 2010, che era già stato eliminato dal giornale in cui era stato pubblicato, relativo ad un personaggio pubblico. Il giudice ha stabilito infatti che la tutela della propria identità personale sul web prevale sull’interesse degli utenti ad acquisire informazioni originarie, anche nel caso di un personaggio pubblico, qualora, come nel caso di specie, l’articolo contenga dati personali che non hanno alcun carattere di pubblico interesse poiché non più aggiornati, pertinenti e completi. In difetto di questi requisiti, l’interesse pubblico, teoricamente configurabile non sussiste in concreto.
INFORMAZIONI COMMERCIALI : DAL 1° OTTOBRE NUOVO CODICE PER LE SOCIETA’ CHE RACCOLGONO ED OFFRONO INFORMAZIONI COMMERCIALI SULLE SOCIETA’
Dal 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale da parte delle società che raccolgono e offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager. Il codice deontologico si preoccupa di indicare i binari da seguire per comporre il profilo commerciale con margini di correttezza, pertinenza e di adeguatezza evitando l’inserimento di notizie non selezionate o inesatte.
PRIVACY // VIDEORVEGLIANZA: IL CARTELLO DI INFORMATIVA DEVE ESSERE APPOSTO PRIMA DI ENTRARE NEL LOCALE VIDEORIPRESO NON NEL LOCALE STESSO
Con una sentenza del 5 luglio 2016 n. 13633 la Cassazione ha ribadito quanto più volte già affermato anche dal Garante Privacy ossia che in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza NON è sufficiente l’apposizione di un cartello di informativa sull’esistenza delle telecamere all’ interno al locale commerciale essendo necessario invece che detto cartello di informativa sia sistemato prima che il soggetto entri nell’area videoripresa dalle telecamere. La pronuncia conferma la posizione del Garante della Privacy che aveva sanzionato una farmacia per irregolarità dell’informativa, sanzione poi annullata dal Tribunale e ora riconfermata dalla Cassazione.
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