Con sentenza 2544/2016, depositata il 21.01.2016, la Cassazione si è nuovamente espressa in materia di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/01, confermando la responsabilità di una società (e condanna al pagamento di una sanzione di 80.000 euro) per non aver adottato un modello organizzativo idoneo ad evitare il reato occorso (art. 589 comma 2 c.p. omicidio colposo per mancata adozione dei necessari presidi di sicurezza).

Nel caso di specie a seguito della morte di un dipendente per ribaltamento della grù sulla quale stava operando, venivano  condannati in primo grado per omicidio colposo l’amministratore unico ed il direttore tecnico della società e condannata la società ex d.lgs. 231/01 al pagamento di 80.000 euro, per non aver adottato idonee misure organizzative volte ad evitare il fatto oggetto del reato.

Le condanne venivano ribadite in Appello ed in Cassazione.

La Cassazione, in particolare, ha confermato la condanna della società per non aver adottato alcun modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 (e art. 30 del d. Igs. n. 81/2008) e non aver nominato alcun Organismo di Vigilanza come previsto da detta normativa e sostenendo che “poiché la violazione delle norme antinfortunistiche non era stata connotata da occasionalità, né dovuta a caso fortuito, ma era risultata essere frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori – sono stati ritenuti ricorrenti tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della (…) s.r.l. ai sensi del D. L.vo 231/2001”.