Pubblicato il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
Ricordando che l’art. 7, comma 2 del Regolamento 305/2011 (CPR) indica chiaramente che “Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione“, con la pubblicazione del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 il fabbricante può fornire la Dichiarazione di Prestazione (DoP) attraverso un sito web se sono rispettate le condizioni indicate nell’art. 1 del sopracitato regolamento, ovvero in sintesi:
a) garanzia che il contenuto di una DoP non sarà modificato dopo essere stata resa disponibile sul sito web;
b) garanzia che le DoP sul sito web siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
c) garanzia che la DoP potrà essere consultata a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione;
d) garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da co­struzione sulle modalità di accesso al sito web e alle DoP disponibili sul sito web.