Si pubblica un articolo, curato dal nostro partner avv. Elisa Lagni, in merito all’oggetto. Per qualsiasi approfondimenti non esitate a contattarci.

Ci sono importanti novità normative che andranno a rivoluzionare i rapporti commerciali per quanto riguarda i termini di pagamento e la disciplina degli interessi applicabili.
Le prime innovazioni sono state apportate dall’art. 62 del D.L. n. 1/12 e si riferiscono alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari e sono già vincolanti dallo scorso 24 ottobre 2012.
Le predette disposizioni, oltre ad imporre una specifica forma di contrattazione per iscritto, hanno reso obbligatori dei precisi termini di pagamento per i prodotti agro-alimentari: 30 giorni fine mese data di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili, e 60 giorni fine mese data ricevimento fattura per quelli non deteriorabili (le due tipologie andranno inoltre fatturate separatamente).
Anche la disciplina degli interessi per i prodotti agro-alimentari è stata innovata: dalla scadenza scatteranno interessi dell’8%, con un supplemento di due punti percentuali, e quindi del 10% (che diventerà 11% dal 1° gennaio 2013).
Altra importante novità dell’art. 62, questa volta di portata generale, riguarda il divieto di condotte commerciali sleali tra imprese e si applica agli operatori economici di qualsiasi settore: il legislatore ha infatti proibito tutta una serie di pratiche abusive che possono ledere le altre parti contrattuali e ha previsto sanzioni sia amministrative (sino a € 3.000,00) che di nullità del contratto.
A fronte di quanto sopra, ogni impresa dovrà comportarsi con lealtà in modo da evitare possibili azioni giudiziali da parte dei contraenti più deboli, e verificare che i propri contratti rispettino ancora la legge.
Da ultimo va segnalato il recentissimo D.Lgs. n. 192/12, che recepisce integralmente le norme europee contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra qualsiasi tipologia di impresa e che sarà ufficialmente operativo dal primo gennaio 2013.
Per tutti i contratti commerciali il termine di pagamento sarà di 30 giorni, che potranno essere estesi anche a 60, sia per i contratti fra imprese private che con le pubbliche amministrazioni.
Per ogni mancato pagamento, scatterà in automatico l’obbligo alla corresponsione degli interessi (il cui saggio è stato alzato di un punto percentuale e sfiorerà i dieci punti percentuali).
Tuttavia, le aziende private potranno ancora pattuire termini di pagamento più lunghi o interessi ad un tasso particolare: ciò dovrà però risultare per iscritto e non dovrà risultare gravemente iniquo a danno del creditore, pena la nullità dell’accordo.