Si pubblica un articolo, curato dal nostro partner avv. Elisa Lagni, in merito all’oggetto. Per qualsiasi approfondimenti non esitate a contattarci.
Il 1°marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una nuova circolare interpretativa dei commi 28-28bis e 28ter dell’art. 35 del Dlgs 223/2006, modificati dalla l. 134/2012, sulla responsabilità̀ solidale fiscale negli appalti.
Ricordiamo che tali commi prevedono la responsabilità̀ solidale dell’Appaltatore e del Sub-appaltatore per i mancati pagamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del dovuto nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro in capo al Committente, nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza avergli richiesto ed ottenuto la documentazione attestanti i pagamenti effettuati.
La Circolare, in particolare, chiarisce che le norme si applicano a tutti i tipi di appalto-subappalto riconducibili all’art. 1655 cc (e quindi non solo agli appalti edili), risultando pertanto esclusi:
– le forniture di beni;
– il contratto d’opera di cui agli art. 2222c.c.
– il contratto di trasporto di cui agli art. 1678 c.c.
– il contratto di sub-fornitura disciplinato dalla l. 18.06.1998 n. 192;
– le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.