L’obbligo di Marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1 (Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE) è stata posticipata dal 01.07.2012 al 01.07.2014.
Ai fini della Marcatura CE secondo la direttiva prodotti da costruzione (Direttiva 89/106/CEE – CPD), la norma armonizzata EN 1090-1 ha come scopo e campo di applicazione (di seguito si riporta una sintesi, lo scopo completo è indicato nella nota 1):

La norma specifica i requisiti per la valutazione della conformità di componenti strutturali in acciaio e alluminio, o kit, immessi sul mercato come prodotti da costruzione.

La norma comprende anche i componenti in acciaio utilizzati in strutture composte acciaio-calcestruzzo.

La presente norma europea si applica ai componenti di serie e non in serie strutturali, tra cui kit.

Tale scopo, richiamato nell’Allegato ZA della norma armonizzata EN 1090-1, è in larga parte sovrapponibile a quello dei centri di trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica come definito nel §11.3.4.10 del DM 14.01.2008 (si veda la nota 2).

Ne consegue che, conformemente al §11.1 del DM 14.01.2008, è fatto obbligo alle carpenterie strutturali di rispettare uno dei seguenti casi secondo le condizioni ivi indicate:

A. Con l’obbligo di Marcatura CE, dal 01.07.2014 secondo la EN 1090-1, tutti i prodotti ricadenti nello scopo indicato nella nota 1 devono possedere tale qualificazione.

B. Fino alla fine di tale periodo transitorio (30.06.2014) vi è la possibilità di Marcare CE volontariamente secondo la EN 1090-1, oppure si dovrà possedere l’attestato di qualificazione come centro di trasformazione (ovvero: certificazione coerente con la ISO 9001 + certificazione ISO 3834 + tecnico abilitato come Direttore di Stabilimento) indicato nella nota 2.

È evidente il vantaggio di ottemperare immediatamente alla Marcatura CE secondo la EN 1090-1, anziché intraprendere il percorso di qualificazione come centro di trasformazione.

Si ricorda infine che il 01.07.2013 entrerà in vigore il Regolamento prodotti da costruzione (CPR) che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE.

Per informazioni e preventivi per consulenza e formazione si prega di scrivere a stefano@armprocess.com

 

NOTA 1:

1 Scope (EN 1090-1)

This European Standard specifies requirements for conformity assessment of performance characteristics for structural steel and aluminium components as well as for kits placed on the market as construction products. The conformity assessment covers the manufacturing characteristics, and where appropriate the structural design characteristics.

This European Standard covers also the conformity assessment of steel components used in composite steel and concrete structures.

The components can be used directly or in construction works or as structural components in the form of kits.

This European Standard applies to series and non-series structural components including kits.

The components can be made of hot rolled or cold formed constituent products or constituent products produced with other technologies. They may be produced of sections/profiles with various shapes, flat products (plates, sheet, strip), bars, castings, forgings made of steel and aluminium materials, unprotected or protected against corrosion by coating or other surface treatment, e.g. anodising of aluminium.

This European Standard covers structural cold formed members and sheeting as defined in EN 1993-1-3 and EN 1999-1-4.

This European Standard does not cover conformity assessment of components for suspended ceil-ings, rails or sleepers for use in railway systems.

NOTE  For certain steel and aluminium components, particular specifications for performance and other requirements have been developed. The particular specifications may be issued as an EN or as Clauses within an EN. An example is given in EN 13084-7 for single wall steel chimneys and steel liners. Such particular specifications will take precedence in case of non-compliance with the requirements of this European Standard.

 

NOTA 2:

11.3.4.10       Centri di trasformazione (DM 14.01.2008)

Si definiscono Centri di trasformazione, nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e chiodi.

Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7.