Si pubblica un articolo, curato dal nostro partner avv. Elisa Lagni, in merito alla semplificazione della procedura per la protezione del proprio marchio registrato.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11.05.2011, divenuto operativo dal luglio 2011, è stata semplificata la procedura per opporsi alla registrazione di un marchio italiano altrui, simile e confondibile con il proprio già registrato.
Sino all’entrata in vigore della normativa di cui sopra, infatti, chi voleva impedire la registrazione di un marchio italiano di terzi, perché ritenuto simile e confondibile con il proprio marchio, doveva procedere contro detti terzi iniziando un lungo procedimento giurisdizione, davanti ai Tribunali compenti italiani.
Con l’entrata in vigore della normativa citata, invece, chi vuole procedere ad impedire la registrazione di un marchio altrui avrà a disposizione un procedimento più semplice, veloce ed economico, che si sostanzia in un procedimento amministrativo “di opposizione” davanti all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e non più un procedimento giurisdizionale nei Tribunali italiani.
I requisiti per poter effettuare l’opposizione sono: a) essere titolari di un marchio registrato precedente a quello che si intende “bloccare”; b) identità o somiglianza del marchio che si intende bloccare con il proprio marchio registrato e identità o affinità dei servizi o prodotti commercializzati tramite i due marchi.
L’opposizione avviene tramite una domanda all’UIBM effettuata su apposito modulo ove dovranno essere specificate le ragioni dell’opposizione.
L’opposizione dovrà essere depositata, a pena di inammissibilità, entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio altrui che si intende bloccare.
Si ritiene, pertanto, estremamente favorevole la nuova normativa che consentirà ai titolari di marchi, i quali, sino ad oggi, si sono trovati “sommersi” sul mercato da marchi simili e confondibili al proprio, di poter agire ed opporsi alla registrazione anche senza la allocazione di ingenti risorse economiche.
Al fine di evitare di “accorgersi” troppo tardi dell’avvenuto deposito di una domanda di marchio simile al proprio, inoltre, si ritiene fondamentale per le imprese monitorare costantemente i depositi dei marchi.
All’eventuali ritenuta identità o somiglianza, potrà seguire una rapida analisi e comparazione con casi analoghi e, quindi, il deposito di una opposizione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.