D.Lgs. 231/01 – RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER I REATI COMMESSI DA AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

  1. PREMESSA – OGGETTO D.LGS. 231/01:

Con il Decreto Legislativo 231/2001 è stato introdotto nell’ordinamento italiano una specifica responsabilità degli Enti (persone giuridiche, società, associazioni prive di personalità giuridica, ecc…) per determinati reati compiuti, a vantaggio o nell’interesse dell’Ente, da amministratori, dirigenti, preposti, ecc….

Il decreto, in particolare, prevede la possibile applicazione di rilevanti SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INTERDITTIVE a carico dell’Ente nel caso in cui amministratori, dirigenti, preposti, soggetti con compiti di vigilanza, ecc… commettano determinati reati, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.

La responsabilità degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto illecito. Pertanto, quando viene commesso uno dei reati compresi nella normativa nell’interesse o a vantaggio dell’ente, anche quest’ultimo è chiamato a risponderne in sede penale, insieme alla persona fisica (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.) e, all’esito del procedimento, se l’Ente sarà riconosciuto colpevole, sarà punito mediante l’applicazione di apposite sanzioni amministrative.

Tra i REATI previsti dalla normativa che determinano dette responsabilità segnaliamo:

–        DELITTI CONTRO LA P.A.: es. indebita percezione di erogazioni, finanziamenti, contributi / truffa in danno dello Stato o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni per partecipare ad una gara, ottenere licenze, autorizzazioni; utilizzo di finanziamenti pubblici per fini diversi da quelli per cui sono stati erogati, ecc…); es. concussione e corruzione nei confronti di Pubblici funzionari (offerta di denaro a funzionario pubblico per ottenere licenze edilizie o di altro genere, per effettuare forniture alla P.A, per ottenere autorizzazioni, ecc…);

–        REATI SOCIETARI: false comunicazioni sociali, impedito controllo degli amministratori, illecita influenza sull’assemblea, formazione fittizia del capitale, omessa comunicazione di conflitto di interessi, illecite operazioni su azioni o quote sociali, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, ecc…

–        REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO qualora abbiano comportato lesioni gravi od omicidio.

–        REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: es. ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita.

–        DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI: es. accesso abusivo ai sistemi informatici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici, diffusione sistemi idonei a danneggiare un sistema informatico, ecc..

–        REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

–        REATI DEL COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA: violazione MARCHI, BREVETTI, ETICHETTATURE, Pubblicità

Le SANZIONI che colpiscono gli enti e le società, per gli illeciti di cui sopra sono:

  • la sanzione pecuniaria
  • la confisca del prezzo o del profitto del reato ottenuto dalla società
  • le sanzioni interdittive che, previste per i casi giudicati di più rilevante gravità, possono articolarsi nell’applicazione di una o più delle seguenti misure:
    • l’interdizione dall’esercizio dell’attività
    • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
    • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblici servizi
    • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
    • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
  • la pubblicazione della sentenza, prevista solo nei casi in cui trovino applicazione le sanzioni interdittive.
  1. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

L’ente potrà essere esonerato da responsabilità e sanzioni solo qualora:

  1. 1. dimostri di aver adottato una serie di NORME COMPORTAMENTALI, ETICHE, PROCEDURALI, DI VIGILANZA, MODELLI ORGANIZZATIVI, DELEGHE IDONEE ad impedire il compimento di detti reati;
  2. abbia istituito un apposito ORGANO DI VIGILANZA;
  3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
  4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Pertanto, nel caso in cui un dipendente compia, nell’interesse dell’Ente, uno dei reati di cui sopra inizierà sia nei confronti del dipendente che dell’Ente un procedimento penale. Nel corso di detto procedimento, se l’Ente non dimostrerà di aver adottato un idoneo modello organizzativo sarà condannata alle sanzioni di cui sopra, con annotazione della società nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (una specie di casellario giudiziario riportante i reati compiuti dalle imprese).

E’ quindi chiaro che il modello organizzativo assume un ruolo di estremo rilievo, in quanto dalla sua efficace adozione dipende la possibilità di positiva difesa, della società o dell’ente, in sede di procedimento penale, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

Avv. Elisa Lagni