Il tema dell’obbligo della Marcatura CE dei prodotti da costruzione riemerge periodicamente!
Il presente articolo fu scritto originariamente nel 2010, quando vigeva la Direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione, sostituita ed abrogata dal Regolamento UE 305/2011 il 1° luglio 2013 .
Con l’occasione si riporta il testo di seguito aggiornato.
Quanto sotto vale solo ai fini della Marcatura CE dei prodotti da costruzione (Regolamento US 305/2011 – denominato CPR)
Con l’entrata in vigore del CPR i CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) e gli ETAG (European Technical Approval Guideline) sono stati sostituiti dagli EAD (European Assessment Document).
Oggi l’ottenimento di un ETA (European Technical Assessment, ovvero la valutazione tecnica europea secondo l’art.26 del Regolamento UE 305/2011 dei prodotti da costruzione) avviene da parte di un TAB (Technical Assessment Body membro dell’EOTA) sulla base di un EAD approvato dall’EOTA.
L’approvazione avviene attraverso la pubblicazione dell’EAD sull’Official Journal of the European Union (OJEU), come ad esempio 2017/C 10/02,
Quanto di seguito indicato vale per gli ETAG, ma, come illustrato precedentemente, è applicabile di conseguenza agli attuali EAD.
A tal proposito si rimanda alla posizione espressa dalla Commissione agli Stati Membri in una riunione del Comitato Permanente.
In particolare il comma 3 del punto 5 riporta chiaramente:
5. Furthermore, since guidelines for European technical approvals are not technical specifications in the sense of the first sentence of Article 4 (1) of the CPD, their existence or any provision in them cannot be taken as justification for not allowing non-CE marked products to be placed on the market if they satisfy national provisions consistent with the Treaty. As long as harmonised standards do not apply, only European technical approval can provide otherwise
Concludendo quindi, la presenza di un EAD non obbliga il produttore a richiedere un ETA ai fini della Marcatura CE secondo lo scopo e campo di applicazione dell’EAD stesso.
L’ETA è la via di Marcatura CE di prodotti innovativi, ovvero che non ricadono in nessuna norma armonizzata, come anche indicato nel §11.1 (caso C) delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17.01.2018).
Nel presente articolo si affronta il tema della Marcatura CE dei prodotti innovativi.