Di quali documenti parliamo?

Parliamo dei documenti che ci permettono di affermare se il prodotto rispetta le regole tecniche applicabili (cogenti) e che ci consentono di comprendere le prestazioni tecniche dello stesso.

Le regole tecniche applicabili, indicate nei paragrafi successivi, forniscono le condizioni minime che deve avere il prodotto prima di essere immesso sul mercato e quali sono le metodologie per determinare le sue prestazioni tecniche. Tali regole descrivono inoltre chi fa cosa nel processo (fabbricante, laboratorio, organismo notificato o di certificazione…), con quale frequenza e modalità (solitamente richiamando norme tecniche specifiche).

Oltre alle regole tecniche il prodotto potrebbe essere soggetto a norme tecniche, ovvero documenti tecnici emessi da organismi di normazione internazionali ISO o europei di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE (in generale potrebbero applicarsi anche altre norme di altre nazioni extra UE, solitamente in funzione della destinazione del prodotto). L’utilizzo delle norme tecniche (considerate lo stato dell’arte sotto il profilo delle conoscenze tecniche e tecnologiche) è volontario, fatto salvo il caso in cui non si tratti di norme armonizzate citate in OJ  (si veda sotto) o norme tecniche riportate in regole tecniche (come succede per alcune norme richiamate dalle Norme tecniche per le Costruzioni), in questi casi le norme diventano regole, ovvero cogenti.

Per comprendere meglio quali siano le norme e le regole tecniche applicabili si riporta di seguito un utile diagramma di flusso presente nell’articolo “Come creare un prodotto innovativo“.

Nel presente articolo tratteremo le regole tecniche per i prodotti da costruzione

Per approfondimenti sulle richieste di accettazione in opera dei materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale in Italia, si rimanda al seguente articolo.

Quando richiedere questi documenti?

Qualora acquistiamo un prodotto da costruzione (ciò che fa tipicamente un’impresa) o lo dobbiamo accettare in cantiere (compito esclusivo del Direttore Lavori) dobbiamo essere sicuri che lo stesso abbia la documentazione necessaria a garantire la sua conformità all’utilizzo previsto.

In particolare quando il prodotto è soggetto alla Marcatura CE dei prodotti da costruzioni sia obbligatoria che volontaria, lo stesso deve rispettare la specifica tecnica applicabile (norma armonizzata o ETA) e il Regolamento UE 305/2011 (in acronimo CPR). Qualora non si rispetti tale Regolamento dal 09.08.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 106/2017, si incorre nel rischio di sanzioni pecuniarie e, nel caso in cui si tratti di materiali e prodotti ad uso strutturale e per uso antincendio, vi sono anche gli inasprimenti penali.

Dato che stiamo parlando di prodotti da costruzioni e quindi di prodotti che saranno incorporati in modo permanente nelle opere di costruzione, può risultare utile partire delle richieste formulate dalle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, nel §11 è riportato “I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: … omissis … accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione“.

Ovvero l’acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione è atto necessario e talvolta sufficiente all’accettazione in cantiere dei materiali e prodotti ad uso strutturale (le prove sono “eventuali”).

Quali sono i documenti da richiedere?

La Marcatura CE accompagnatoria, ovvero “l’etichetta” recante il marchio CE non è il documento fondamentale da richiedere (seppur ci deve essere), ma lo è bensì la Dichiarazione di Prestazione (art.4 del CPR) del prodotto.

Se nella precedente Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/1993 (ora abrogata dal CPR), la Dichiarazione di Conformità doveva essere richiesta e quindi non veniva inviata “automaticamente”, ora nel CPR (art.7) copia della Dichiarazione di Prestazione (redatta a cura esclusiva del fabbricante) di ciascun prodotto (in forma cartacea o su supporto elettronico) deve essere fornita (in modo attivo) con la messa a disposizione del prodotto sul mercato.

È importante chiarire che la DoP non deve essere fornita ad ogni consegna del prodotto da costruzione, ciò che conta è che sia resa disponibile quella inerente il prodotto consegnato, considerando un periodo di 10 anni, ma ne parliamo sotto nello specifico.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali documenti richiesti dal CPR nel seguente ordine.

Documenti di qualificazione

Questo è certamente la Dichiarazione di Prestazione – DoP.

Il CPR all’Art.7, comma 4 richiede che sia fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione (non solo quando immesso per la prima volta, ma anche ogni successivo passaggio e non solo a titolo oneroso, ma anche gratuito), in alcuni casi potrebbe essere necessario consegnarla in più lingue.

L’Art.4, comma 1 del CPR è chiaro nello specificare che è il fabbricante ad emettere la DoP. La DoP può essere fornita in forma cartacea o non cartacea, se il destinatario lo richiede gli deve essere fornita una copia cartacea della DoP (Art.7, comma 2).

A seguito della pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) N. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione” è possibile mettere la DoP a disposizione anche sul sito web, garantendo però che la stessa sia disponibile per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (Art. 7, comma 3).

I contenuti della DoP devono rispettare il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 del 21 febbraio 2014.

Documenti di identificazione

In questo caso parliamo della Marcatura CE accompagnatoria.

Secondo il Art.2, comma 20 del Regolamento (CE) N. 765/2008 è definita come una “marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione“. Inoltre l’Art. 30 del medesimo regolamento riporta che “Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione”, che “La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione” ed infine che “È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE”.

Il CPR (all’Art.9) non specifica l’obbligo di utilizzo di nessuna lingua per la sua redazione ed immissione, quindi è normale trovare, per prodotti distribuiti in tutta Europa, l’utilizzo di pittogrammi e/o della lingua inglese. La Marcatura CE accompagnatoria deve essere fornita ogni volta fisicamente con il prodottoLa marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento”.

I contenuti della Marcatura CE accompagnatoria devono rispettare l’Art.9 del CPR e le prescrizioni della relativa specifica tecnica armonizzata applicabile (norma armonizzata o EAD).

Documenti contenenti istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Il CPR ne definisce due in questo caso:

  1. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza: il CPR all’Art.11, comma 6 richiede che i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, necessarie per l’uso del prodotto, redatte in una lingua che possano essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Stesso obbligo vige per gli importatori (Art. 13, comma 4) e per i distributori (Art. 14, comma 2). Il CPR non stabilisce però i contenuti delle suddette istruzioni e informazioni sulla sicurezza.
  2. Istruzioni di sicurezza per le sostanze pericolose secondo il REACH: se i prodotti da costruzione ricadono all’interno degli artt.31 e 33 del regolamento 1907/2006 (REACH), tali istruzioni devono essere consegnate con la DoP nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene immesso il prodotto (Art. 6, comma 5 del CPR).

Serve aiuto?

ARM Process ha oltre 15 anni di esperienza nella conformità di prodotto, il sottoscritto è autore della prima guida alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione scritta in Italia.

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