D.LGS. 231/01 e SICUREZZA: RESPONSABILITA’ E SANZIONI ALL’IMPRESA EX D.LGS. 231/01 PER DETERMINATI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

La l.123/07 ha modificato il d.lgs. 231/01 prevedendo pesanti SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INTERDITTIVE a carico dell’Impresa nel caso vengano commesse violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (d.lgs. 81/2008, ecc..) che comportino lesioni gravi o la morte di terzi.

In caso di infortunio che comporti lesioni gravi o l’omicidio di un soggetto occorso a causa di violazioni della normativa sicurezza, infatti, inizierà un procedimento penale non solo a carico delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il fatto illecito ed a quella del legale rappresentante dell’azienda e/o del delegato su cui ricade la responsabilità ma anche nei confronti della stessa società alla quale, in caso di responsabilità saranno applicate pesanti sanzioni economiche ed interdittive, sino alla chiusura dell’attività.

Le SANZIONI che colpiscono gli enti e le società, per gli illeciti di cui sopra sono:

  • una sanzione pecuniaria elevatissima (da circa 250.000 a circa 1.500.000,00 di euro – aumentabili a seconda delle capacità economiche dell’azienda)
  • la confisca del prezzo o del profitto del reato ottenuto dalla società
  • sanzioni interdittive tra cui:
    • l’interdizione dall’esercizio dell’attività
    • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
    • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblici servizi
    • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
    • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
  • la pubblicazione della sentenza, prevista solo nei casi in cui trovino applicazione le sanzioni interdittive.

MA E’ POSSIBILE ESCLUDERE LA RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA?

Esiste solo un modo per l’impresa per poter essere esonerata da responsabilità e sanzioni ossia:

a) dimostrare di aver adottato una serie di NORME COMPORTAMENTALI, ETICHE, PROCEDURALI, DI VIGILANZA, MODELLI ORGANIZZATIVI, DELEGHE IDONEE ad impedire il compimento di detti reati;

b) istituire un apposito ORGANO DI VIGILANZA che verifichi l’idoneità di detti sistemi;

c) provare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell’organismo di cui alla let. b).

CONSEGUENZE PER L’IMPRESA

Nel caso in cui nell’impresa si determini una lesione grave o la morte di un dipendente e/o di terzi per violazioni della normativa sicurezza, inizierà sia nei confronti del legale rappresentante/delegato/soggetto responsabile del reato che nei confronti dell’impresa un procedimento penale. Nel corso di detto procedimento, se l’impresa non dimostrerà di aver adottato un idoneo modello organizzativo sarà condannata alle sanzioni di cui sopra, con annotazione della società nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (una specie di casellario giudiziario riportante i reati compiuti dalle imprese).

E’ quindi chiaro che il modello organizzativo assume un ruolo di estremo rilievo, in quanto dalla sua efficace adozione dipende la possibilità di positiva difesa, della società o dell’ente, in sede di procedimento penale, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

Avv Elisa Lagni